Art. 5. 1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Ministero del tesoro con le misure previste dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, la composizione del consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, viene integrata con l'aggiunta di cinque dirigenti generali di livello C della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di consigliere ministeriale. 2. Il quadro H della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1989, e' sostituito dal quadro H di cui all'allegato del presente decreto. 3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vengono rideterminati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro.