Art. 2. 1. Le norme del presente regolamento, ai fini della omologazione parziale CEE del tipo di veicolo per quanto riguarda la installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa entrano in vigore il 1 gennaio 1993. 2. Fino al 30 settembre 1993, il costruttore o il suo legale rappresentante possono chiedere in alternativa l'applicazione delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 21 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989.