Art. 2.
  1. Le norme del presente regolamento, ai  fini  della  omologazione
parziale CEE del tipo di veicolo per quanto riguarda la installazione
di  dispositivi  di  illuminazione e segnalazione luminosa entrano in
vigore il 1› gennaio 1993.
  2. Fino al 30 settembre  1993,  il  costruttore  o  il  suo  legale
rappresentante  possono  chiedere in alternativa l'applicazione delle
prescrizioni contenute  nel  decreto  ministeriale  21  luglio  1989,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227
del 28 settembre 1989.