Art. 3. 1. Dal 1 ottobre 1993 i tipi di veicolo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, potranno ottenere l'omologazione nazionale, a condizione che essi soddisfino per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, alle prescrizioni del presente regolamento; tuttavia, fino al 31 dicembre 1994 non sara' richiesta l'osservanza obbligatoria delle prescrizioni di cui al punto 4.2.6 dell'allegato I al presente regolamento.