Art. 4. 1. Resta salva la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori e per i costruttori di richiedere in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'omologazione nazionale dei veicoli a motore e relativi rimorchi in base alle prescrizioni tecniche equivalenti contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa (ECE).
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973, e' il seguente: "Art. 9. - A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti puo' essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".