Art. 4.
  1. Resta salva la facolta' prevista  dall'art.  9  della  legge  27
dicembre  1973,  n.  942,  per  i  produttori  e per i costruttori di
richiedere  in  alternativa  a   quanto   disposto   negli   articoli
precedenti,  l'omologazione nazionale dei veicoli a motore e relativi
rimorchi in base alle prescrizioni tecniche equivalenti contenute nei
regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo  per
le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa (ECE).
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge n. 942/1973, e' il
          seguente:
             "Art. 9. - A richiesta del produttore o del  costruttore
          di  un  dispositivo  o un veicolo per quanto riguarda uno o
          piu' requisiti  puo'  essere  omologato  in  alternativa  a
          quanto  prescritto  dall'art.  1,  secondo  le prescrizioni
          tecniche contenute nei regolamenti e nelle  raccomandazioni
          emanate   dall'Ufficio   europeo   per  le  Nazioni  Unite,
          commissione economica per l'Europa, accettate dal  Ministro
          per i trasporti e l'aviazione civile".