(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
 
            INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI D'ILLUMINAZIONE 
                     E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 
 
1. DEFINIZIONI 
Ai fini della presente direttiva: 
 
1.1. Per "tipo di veicolo per  quanto  concerne  l'installazione  dei
dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa" si  intendono
i veicoli che non presentano tra di loro  differenze  sostanziali  in
ordine alle caratteristiche di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4. 
Non sono considerati veicoli di tipo diverso i veicoli che presentano
differenze ai sensi dei punti da 1.1.1 a 1.1.4, se  dette  differenze
non comportano modifiche del genere,  del  numero,  della  posizione,
della visibilita'  geometrica  delle  luci  e  dell'inclinazione  del
fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicolo in  questione,
nonche' i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative; 
 
1.1.1. le dimensioni e la forma esterna del veicolo; 
 
1.1.2. il numero e la posizione dei dispositivi; 
 
1.1.3.  il   sistema   per   regolare   l'inclinazione   del   fascio
anabbagliante (dei proiettori); 
 
1.1.4. le sospensioni (del veicolo). 
 
1.2. Per "piano trasversale" 
si intende un piano verticale perpendicolare al  piano  longitudinale
mediano del veicolo. 
 
1.3. Per "veicolo a vuoto" 
si intende il veicolo in ordine di marcia, come definito al punto 2.6
dell'allegato I,  modello  di  scheda  informativa,  della  direttiva
70/156/CEE, ma senza conducente. 
 
1.4. Per "veicolo a pieno carico" 
si intende il veicolo caricato fino a raggiungere  la  massa  massima
tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore, che fissa anche
la ripartizione del carico sugli assi  secondo  il  metodo  descritto
nell'appendice 1. 
 
1.5. Per "dispositivo" 
si intende un  elemento  o  un  insieme  di  elementi  impiegati  per
svolgere una o piu' funzioni. 
 
1.6. Per "sorgente luminosa delle lampade" 
si intende il  filamento  della  lampada  (se  una  lampada  ha  piu'
filamenti, ciascun filamento costituisce una sorgente luminosa). 
 
1.7. Per "luce" 
si intende un dispositivo destinato ad  illuminare  la  strada  o  ad
emettere  un  segnale  luminoso.  Sono  considerate  luci   anche   i
dispositivi  di  illuminazione  della   targa   di   immatricolazione
posteriore e i catadiottri. 
 
1.7.1. Per "luci equivalenti" 
si intendono luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel
paese  d'immatricolazione  del  veicolo;  tali  luci  possono   avere
caratteristiche differenti  dalle  luci  installate  sul  veicolo  in
occasione dell'omologazione, sempreche'  soddisfino  alle  condizioni
del presente allegato. 
 
1.7.2. Per "luce semplice" 
si intende una parte del dispositivo che svolge una sola funzione  di
illuminazione o di segnalazione luminosa. 
 
1.7.3. Per "luci indipendenti" (1) 
si intendono dispositivi che hanno  superfici  illuminanti,  sorgenti
luminose e contenitori distinti. 
 
(1) Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di 
immatricolazione posteriore e degli indicatori di direzione della 
categoria 5, la superficie di uscita della luce sostituisce la 
superficie illuminante in mancanza di quest'ultima. 
 
1.7.4. Per "luci raggruppate" (1) 
si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti  e  sorgenti
luminose distinte, ma contenitore in comune. 
 
1.7.5. Per "luci combinate" (1) 
si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti distinte, ma
sorgente luminosa e contenitore in comune. 
 
1.7.6. Per "luci incorporate mutuamente" (1) 
si intendono dispositivi che hanno sorgenti luminose distinte  oppure
una sorgente luminosa unica funzionante  in  condizioni  diverse  (ad
esempio, differenze  ottiche,  meccaniche  o  elettriche),  superfici
illuminanti totalmente o parzialmente  in  comune  e  contenitore  in
comune. 
 
1.7.7. Per "luce occultabile" 
si intende una  luce  che  puo'  essere  dissimulata  parzialmente  o
totalmente quando  non  e'  impiegata.  Tale  risultato  puo'  essere
ottenuto  mediante  coperchio  mobile,  spostamento  della   luce   o
qualsiasi altro mezzo idoneo. Si  designa  piu'  particolarmente  col
termine di "luce a scomparsa" una luce occultabile il cui spostamento
la fa rientrare all'interno della carrozzeria. 
 
1.7.8. Per "proiettore abbagliante" 
si intende la luce che serve ad illuminare in  profondita'  il  piano
stradale antistante il veicolo. 
 
1.7.9. Per "proiettore anabbagliante" 
si intende  la  luce  che  serve  ad  illuminare  il  piano  stradale
antistante il veicolo senza abbagliare ne' disturbare indebitamente i
conducenti provenienti dalla direzione opposta  o  gli  altri  utenti
della strada. 
 
1.7.10. Per "proiettore fendinebbia anteriore" 
si intende la luce  che  serve  a  migliorare  l'illuminazione  della
strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere. 
 
1.7.11. Per "proiettore di retromarcia" 
si intende  la  luce  che  serve  ad  illuminare  il  piano  stradale
retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti  della  strada
che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia. 
 
1.7.12. Per "indicatore di direzione" 
si intende la luce che serve a  segnalare  agli  altri  utenti  della
strada che il conducente intende cambiare direzione  verso  destra  o
verso sinistra. 
 
1.7.13. Per "segnalazione d'emergenza" 
si intende il funzionamento simultaneo di  tutti  gli  indicatori  di
direzione, inteso a segnalare il pericolo  particolare  rappresentato
momentaneamente dal veicolo per gli altri utenti della strada. 
 
1.7.14. Per "luce di arresto" 
si intende la luce che serve ad indicare,  agli  altri  utenti  della
strada che si trovino dietro il veicolo, che il conducente di  questo
aziona il freno di servizio. 
 
1.7.15. Per "dispositivo d'illuminazione della targa 
d'immatricolazione posteriore" 
si intende il dispositivo che serve ad illuminare lo spazio destinato
alla targa di immatricolazione posteriore; esso puo' essere  composto
di vari elementi ottici. 
 
1.7.16. per "luce di posizione anteriore" 
si intende la  luce  che  serve  a  segnalare  contemporaneamente  la
presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore. 
 
1.7.17. Per "luce di posizione posteriore" 
si intende la  luce  che  serve  a  segnalare  contemporaneamente  la
presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte posteriore. 
 
1.7.18. Per "luce posteriore per nebbia" 
si intende la luce che serve a rendere piu' visibile il veicolo visto
dalla parte posteriore in caso di forte nebbia. 
 
(1)  Nel  caso  dei  dispositivi  di  illuminazione  della  targa  di
immatricolazione posteriore e degli  indicatori  di  direzione  della
categoria 5, la  superficie  di  uscita  della  luce  sostituisce  la
superficie illuminante in mancanza di quest'ultima. 
 
1.7.19. Per "luce di stazionamento" 
si intende la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in
sosta in un centro abitato. Essa sostituisce in tal caso le  luci  di
posizione. 
 
1.7.20. Per "luce d'ingombro" 
si intende la luce disposta presso  l'estremita'  fuori  tutto  della
larghezza quanto piu' vicino possibile all'altezza del  veicolo,  che
serve ad indicare chiaramente la sua larghezza  fuori  tutto.  Questa
luce e' destinata a completare, su certi veicoli a motore e su  certi
rimorchi, le luci di posizione del veicolo, attirando particolarmente
l'attenzione sul suo ingombro. 
 
1.7.21. Per "luci di posizione laterale" 
si intende la luce che serve ad  indicare  la  presenza  del  veicolo
visto lateralmente. 
 
1.7.22. Per "catadiottro" 
si intende un dispositivo che serve a segnalare  la  presenza  di  un
veicolo, mediante riflessione della luce proveniente da una  sorgente
luminosa estranea al veicolo stesso, ad  un  osservatore  situato  in
prossimita' di detta sorgente luminosa. 
A norma della presente direttiva non si considerano come catadiottri: 
  - le targhe d'immatricolazione retroriflettenti; 
  - i segnali retroriflettenti di cui all'ADR (accordo europeo per il
trasporto internazionale di merci pericolose su strada); 
  - le altre targhe  e  segnali  retroriflettenti  da  utilizzare  in
conformita' delle prescrizioni di impiego di  uno  Stato  membro  per
quanto  riguarda  talune  categorie  di  veicoli  o   taluni   metodi
operativi. 
 
1.8. Per "superficie di uscita della luce" 
si intende tutta o  parte  della  superficie  esterna  del  materiale
trasparente  che  contribuisce  a  conferire   alla   luce   le   sue
caratteristiche fotometriche  e  colorimetriche  specifiche.  Qualora
soltanto  una  parte  della  superficie  esterna  emetta   luce,   la
superficie di uscita della luce,  in  caso  di  dubbio,  deve  essere
specificata   congiuntamente   dall'autorita'   competente   e    dal
fabbricante del veicolo o del componente. 
 
1.9. Superfici illuminanti 
 
1.9.1.   Per   "superficie   illuminante   di   un   dispositivo   di
illuminazione" (punti da 1.7.8. a 1.7.11), 
si  intende  la  proiezione  ortogonale  dell'apertura   totale   del
riflettore  su  un  piano   trasversale.   Se   il   dispositivo   di
illuminazione non ha riflettore, verra' applicata la definizione  del
punto 1.9.2. Se la superficie di uscita  della  luce  del  proiettore
ricopre soltanto una parte dell'apertura totale  del  riflettore,  si
prendera' in cosiderazione soltanto la proiezione di questa parte. 
Nel caso del proiettore anabbagliante, la superficie  illuminante  e'
limitata dalla traccia della linea di  demarcazione  che  appare  sul
trasparente. Se riflettore e trasparente sono regolabili fra loro, si
prende come base la posizione intermedia di regolazione. 
 
1.9.2. Per  "superficie  illuminante  di  una  luce  di  segnalazione
diversa da un catadiottro" (punti da 1.7.12 a 1.7.21) 
si  intende  la  proiezione  ortogonale  della  luce  su   un   piano
perpendicolare al suo asse  di  riferimento  e  in  contatto  con  la
superficie  trasparente  esterna  della  luce.  Tale  proiezione   e'
limitata dai contorni dei margini di schermi situati in questo piano,
ciascuno dei quali lascia passare  soltanto  il  98%  dell'intensita'
totale della luce nella direzione dell'asse di riferimento. 
Per  determinare  i  bordi  inferiore,  superiore  e  laterali  della
superficie  illuminante,  si  prendono  in  considerazione   soltanto
schermi a margine orizzontale e verticale. 
 
1.9.3. Per "superficie illuminante di un catadiottro" (punto 1.7.22) 
si intende la superficie illuminante di un catadiottro  in  un  piano
perpendicolare al  suo  asse  di  riferimento,  delimitata  da  piani
tangenti ai bordi dell'ottica  catadiottrica  e  paralleli  a  questo
asse. Per determinare i bordi inferiore, superiore e  laterali  della
superficie illuminante, si  considerano  solo  i  piani  verticali  e
orizzontali. 
 
1.10. Per "superificie apparente" 
in una determinata direzione d'osservazione, si intende la proiezione
ortogonale  della  superficie  di  uscita  della  luce  su  un  piano
perpendicolare  alla  direzione  di  osservazione  (vedi  il  disegno
dell'appendice 2) e tangente al punto piu' esterno del trasparente. 
 
1.11. Per "asse di riferimento" 
si intende l'asse caratteristico del segnale luminoso, determinato 
dal costruttore per servire da direzione di riferimento (H = 0 
elevato a o, V = 0 elevato a o) agli angoli di campo nelle 
misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo. 
 
1.12. Per "centro di riferimento" 
si intende l'intersezione dell'asse di riferimento con la  superficie
di uscita della  luce.  Questo  centro  di  riferimento  deve  essere
indicato dal costruttore del dispositivo. 
 
1.13. Per "angoli di visibilita' geometrica" 
si intendono gli angoli che determinano la  zona  dell'angolo  solido
minimo nella quale  la  superficie  apparente  del  dispositivo  deve
essere visibile. Detta zona dell'angolo  solido  e'  determinata  dai
segmenti di una sfera, il  cui  centro  coincide  con  il  centro  di
riferimento del dispositivo ed il cui equatore e' parallelo al suolo. 
Questi segmenti si determinano a partire  dall'asse  di  riferimento.
Gli angoli orizzontali (beta) corrispondono alla  longitudine  e  gli
angoli verticali (alfa) alla latitudine. 
All'interno  degli  angoli  di  visibilita'  geometrica  non   devono
esistere ostacoli alla propagazione della luce a partire da una parte
qualunque  della  superficie  apparente  del  dispositivo   osservata
dall'infinito. 
Se  le  misurazioni  vengono  effettuate   a   minor   distanza   dal
dispositivo,  la  direzione  di  osservazione  deve  essere  spostata
parallelamente per ottenere la stessa precisione. 
All'interno degli angoli di visibilita' geometrica non  viene  tenuto
conto degli ostacoli che esistevano gia'  all'atto  dell'omologazione
del dispositivo. Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della
sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi  parte  del
veicolo, si dovra' provare che la parte del dispositivo non  nascosta
e'   ancora   conforme   ai   valori   fotometrici   prescritti   per
l'omologazione del dispositivo stesso quale entita' ottica  (vedi  la
figura seguente). 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
1.14. Per "estremita' della larghezza fuori tutto" 
di ciascun lato del veicolo si intende il piano  parallelo  al  piano
longitudinale mediano del veicolo tangente all'estremita' laterale di
quest'ultimo, senza tener conto della o delle parti sporgenti; 
 
1.14.1. dei pneumatici, in prossimita' del loro punto di contatto con
il suolo  e  dei  collegamenti  degli  indicatori  di  pressione  dei
pneumatici; 
 
1.14.2. degli eventuali  dispositivi  antislittamento  montati  sulle
ruote; 
 
1.14.3. degli specchi retrovisori; 
 
1.14.4.  degli  indicatori  di   direzione   laterali,   delle   luci
d'ingombro, delle luci di posizione, delle luci di stazionamento, dei
catadiottri e delle luci di posizione laterali; 
 
1.14.5. dei sigilli doganali apposti sul veicolo e dei dispositivi di
fissaggio e di protezione di detti sigilli. 
 
1.15. Per "larghezza fuori tutto" 
si intende la distanza fra i due piani verticali definiti al punto 
 
1.14. 
 
1.16. Per "luce unica" 
si intende un dispositivo o parte di un dispositivo, che  svolge  una
sola funzione e avente una sola superficie illuminante ed una o  piu'
sorgenti luminose. Ai fini dell'installazione sul veicolo, per  "luce
unica" si intende anche qualsiasi insieme di due luci indipendenti  o
raggruppate, identiche o no, ma aventi  la  stessa  funzione,  quando
siano installate in modo  che  le  proiezioni  delle  loro  superfici
illuminanti sullo stesso piano trasversale  occupino  almeno  il  60%
della superficie del rettangolo piu' piccolo loro circoscritto. 
In  tal  caso  ognuna  di  queste   luci,   qualora   sia   richiesta
l'omologazione, dovra' essere omologata come luce di tipo "D". Questa
combinazione  non  e'  applicabile  ai  proiettori  abbaglianti,   ai
proiettori anabbaglianti e ai proiettori fendinebbia. 
 
1.17. Per "coppia di luci" o per "numero pari di luci" 
si intende una sola superficie illuminante  delle  luci  a  forma  di
fascia  disposta  simmetricamente  rispetto  al  piano  longitudinale
mediano del veicolo e estendentesi, da ciascun lato di  esso,  almeno
fino a  400  mm  dall'estremita'  della  larghezza  fuori  tutto  del
veicolo, per una lunghezza  minima  di  800  mm.  L'illuminazione  di
questa superficie deve  essere  assicurata  da  almeno  due  sorgenti
luminose situate il piu' vicino possibile  alle  sue  estremita'.  La
superficie illuminante  della  luce  puo'  essere  costituita  da  un
insieme di elementi giustapposti,  sempreche'  le  diverse  superfici
illuminanti delle luci elementari su  uno  stesso  piano  trasversale
occupino almeno il 60% della superficie del rettangolo  piu'  piccolo
loro circoscritto. 
 
1.18. Per "distanza fra due dispositivi" 
orientati nella stessa direzione si intende la distanza minima fra le
proiezioni ortogonali,  su  un  piano  perpendicolare  agli  assi  di
riferimento,  dei  margini  delle  superfici  illuminanti   definite,
secondo il caso, al punto 1.9. La distanza fra due  dispositivi  puo'
essere  misurata  senza  determinare  esattamente  i  margini   delle
superfici illuminanti quando la distanza supera nettamente quella 
minima prescritta dalla direttiva 
 
1.19. Per "luce facoltativa" 
si intende una luce la cui  presenza  e'  lasciata  alla  scelta  del
costruttore. 
 
1.20. Per "spia di funzionamento" 
si intende una spia ottica o acustica che indica  se  un  dispositivo
messo in azione funziona correttamente o no. 
 
1.21. Per "spia di innesto" 
si intende una spia ottica che indica che e' stato messo in azione un
dispositivo, senza indicare se questo funziona correttamente o no. 
 
1.22. Per "suolo" 
si intende la superficie su cui si trova il veicolo,  la  quale  deve
essere sostanzialmente orizzontale. 
 
1.23. Per "Parti mobili" 
del veicolo si intendono quei pannelli di carrozzeria o  altre  parti
del veicolo la cui posizione puo' essere cambiata  per  ribaltamento,
rotazione o scorrimento senza l'uso di attrezzi. Esse  non  includono
le cabine ribaltabili degli autocarri. 
 
1.24. Per "posizione normale d'impiego della parte mobile" 
si intende la(le) posizione(i)  di  una  parte  mobile  indicata  dal
costruttore del veicolo per le condizioni normali  di  impiego  e  la
condizione di stazionamento del veicolo. 
 
1.25. Per "condizioni normali d'impiego del veicolo" 
si intende: 
 
1.25.1. per un veicolo a  motore,  quando  il  veicolo  e'  pronto  a
muoversi con il motore  in  moto  e  le  sue  parti  mobili  nella(e)
posizione(i) normale(i) d'impiego definita al punto 1.24, 
 
1.25.2. per un rimorchio, quando il  rimorchio  e'  collegato  ad  un
veicolo a motore trainante nella condizione descritta nel punto 
 
1.25.1 e le sue parti mobili sono  nella(e)  posizione(i)  normale(i)
d'impiego definita al punto 1.24. 
 
1.26. Per "condizione di stazionamento di un veicolo" 
si intende: 
 
1.26.1. per un veicolo a motore, quando il veicolo e' fermo e il  suo
motore  non  e'  in  moto  e  le  sue  parti  mobili  sono   nella(e)
posizione(i) normale(i) d'impiego definita al punto 1.24. 
 
1.26.2. per un rimorchio, quando il  rimorchio  e'  collegato  ad  un
veicolo a motore trainante nella condizione descritta al punto 1.26.1
e le sue parti mobili sono nella(e) posizione(i) normale(i) d'impiego
definita al punto 1.24. 
 
2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 
 
2.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per  quanto
riguarda  l'installazione  dei  dispositivi  di  illuminazione  e  di
segnalazione luminosa e' presentata dal costruttore del veicolo o dal
suo mandatario. 
 
2.2.  Essa  e'  accompagnata  dai  seguenti  documenti  in   triplice
esemplare e corredata dalle seguenti indicazioni: 
 
2.2.1. descrizione del tipo di  veicolo  secondo  il  punto  1.1  con
menzione delle restrizioni relative ai carichi,  particolarmente  del
carico massimo ammesso nel vano portabagagli; 
 
2.2.2.  elenco  dei  dispositivi  prescritti  dal   costruttore   per
l'impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa. L'elenco puo'
comprendere vari tipi di dispositivi per ciascuna funzione; ogni tipo
deve  essere  debitamente  identificato  (ad  esempio:   marchio   di
omologazione, nome del fabbricante); 
 
2.2.3. schema dell'insieme dei  dispositivi  di  illuminazione  e  di
segnalazione luminosa con indicazione della posizione  delle  diverse
luci sul veicolo; 
 
2.2.4. se necessario, al  fine  di  verificare  la  conformita'  alle
prescrizioni della presente direttiva, schema o schemi  che  indicano
per ciascuna luce le superfici illuminanti definite ai  punti  1.9.1,
1.9.2 e 1.9.3, la superficie di uscita della luce definita  al  punto
1.8, l'asse di riferimento definito al punto  1.11  e  il  centro  di
riferimento definito al punto 1.12. 
Questi dati non sono necessari per il  dispositivo  di  illuminazione
della targa di immatricolazione posteriore (punto 1.7.15). 
 
2.3. Un veicolo a vuoto, dotato di un impianto di illuminazione e  di
segnalazione   luminosa,   come   descritto    nel    punto    2.2.2,
rappresentativo  del  tipo  di  veicolo  da  omologare,  deve  essere
presentato  al   servizio   tecnico   incaricato   delle   prove   di
omologazione. 
 
2.4. La comunicazione prevista  nell'allegato  II  e'  allegata  alla
scheda di omologazione. 
 
3. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
3.1. Salve restando le disposizioni del presente allegato, e' ammessa
unicamente l'installazione dei  dispositivi  di  illuminazione  e  di
segnalazione luminosa  definiti  ai  punti  da  1.7.8  a  1.7.22.  Di
conseguenza,  l'installazione  di  qualsiasi  altro  dispositivo   di
illuminazione e di segnalazione luminosa e' vietata. 
 
3.2. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono
essere montati in modo che, nelle normali condizioni d'impiego  defi-
nite ai punti 1.25, 1.25.1 e 1.25.2, e  malgrado  le  vibrazioni  cui
possono  essere  sottoposti  in  tali   condizioni,   conservino   le
caratteristiche imposte dal presente allegato e che il veicolo  possa
soddisfare le  prescrizioni  dell'allegato  stesso.  In  particolare,
occorre evitare che l'orientamento delle luci risulti  modificato  in
maniera non intenzionale. 
 
3.3. Le luci di illuminazione descritte  nei  punti  1.7.8,  1.7.9  e
1.7.10  debbono  essere  montate  in  modo  da   rendere   facilmente
realizzabile una regolazione corretta dell'orientamento. 
 
3.4. Per tutti i dispositivi  di  segnalazione  luminosa,  anche  per
quelli posti sulle pareti laterali, l'asse di riferimento della  luce
del veicolo deve essere parallelo al piano di  appoggio  del  veicolo
sulla strada; inoltre, questo asse deve essere perpendicolare al  pi-
ano longitudinale  mediano  del  veicolo  nel  caso  dei  catadiottri
laterali e delle luci di posizione laterali e parallelo a questo  pi-
ano  per  tutti  gli  altri  dispositivi  di  segnalazione.  In  ogni
direzione sara' ammessa una tolleranza di +- 3(gradi). Inoltre, se il
costruttore ha previsto disposizioni particolari per l'installazione,
esse vanno rispettate. 
 
3.5. L'altezza e l'orientamento delle luci, vanno  verificati,  salvo
prescrizioni particolari, quando il veicolo e' a vuoto e si trova  su
una superficie piana e orizzontale nelle condizioni definite ai punti
1.25, 1.25.1 e 1.25.2. 
 
3.6. Salvo prescrizioni particolari, le luci  di  una  stessa  coppia
debbono: 
 
3.6.1. essere montate simmetricamente rispetto al piano longitudinale
mediano (simmetria da valutare  sulla  base  della  forma  geometrica
esterna del dispositivo e non del bordo della superficie  illuminante
definita ai punti 1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3); 
 
3.6.2. essere simmetriche l'una rispetto all'altra in rapporto al pi-
ano longitudinale mediano; questa prescrizione non  si  applica  alla
struttura interna del dispositivo; 
 
3.6.3. soddisfare alle stesse prescrizioni colorimetriche; 
 
3.6.4. avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche. 
 
3.7.  Sui  veicoli  la  cui  forma  esterna  e'  asimmetrica,  queste
condizioni debbono essere rispettate nella misura del possibile. 
 
3.8. Luci aventi  funzioni  diverse  possono  essere  indipendenti  o
raggruppate, combinate o incorporate in  uno  stesso  dispositivo,  a
condizione che ciascuna di queste luci risponda alle prescrizioni che
le sono applicabili. 
 
3.9. L'altezza massima al di sopra del suolo e'  misurata  a  partire
dal punto piu' elevato e l'altezza minima a partire  dal  punto  piu'
basso della superficie illuminante. 
Nel caso di proiettori anabbaglianti, l'altezza minima dal  suolo  e'
determinata a partire dal bordo piu' basso del riflettore. 
 
3.9.1.  La  posizione  per  quanto  riguarda   la   larghezza   viene
determinata a partire dal bordo  della  superficie  illuminante  piu'
lontano dal  piano  longitudinale  mediano  del  veicolo,  se  si  fa
riferimento alla larghezza fuori tutto, e a partire dai bordi interni
della superficie illuminante, se si fa riferimento alla distanza  fra
i dispositivi. 
 
3.10.  Salvo  prescrizioni  particolari,  nessuna  luce  deve  essere
lampeggiante, tranne gli indicatori di direzione  e  la  segnalazione
d'emergenza. 
 
3.11. Nessuna luce rossa che possa causare confusione e che  provenga
da un dispositivo di cui  al  punto  1.7  deve  essere  emessa  verso
l'avanti e nessuna luce bianca che possa  causare  confusione  e  che
provenga da un dispositivo di cui al punto  1.7  deve  essere  emessa
verso il retro tranne il proiettore di retromarcia. A tal fine non si
deve  tener  conto  dei  dispositivi  di  illuminazione  interna  del
veicolo. 
In caso di dubbio, questa prescrizione deve  essere  verificata  come
segue: 
 
3.11.1. per la visibilita' di  luce  rossa  verso  l'avanti:  nessuna
superficie di uscita  della  luce  di  una  luce  rossa  deve  essere
direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 1 di
un piano trasversale posto 25 m davanti al veicolo (vedi appendice 3,
figura 1); 
 
3.11.2. per la visibilita' di luce bianca  verso  il  retro:  nessuna
superficie di uscita della  luce  di  una  luce  bianca  deve  essere
direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 2 di
un piano trasversale posto 25 m dietro il veicolo (vedi appendice  3,
figura 2). 
 
3.11.3. Nei rispettivi piani le zone 1 e 2 esplorate dall'osservatore
sono limitate: 
3.11.3.1. in altezza, da due piani orizzontali rispettivamente a 1  m
e a 2,20 m dal suolo, 
 
3.11.3.2.  in  larghezza,  da  due  piani   verticali   che   formano
rispettivamente verso l'avanti e verso  il  retro  un  angolo  di  15
(gradi) verso l'esterno in rapporto al piano mediano  del  veicolo  e
che passano nel o nei punti di contatto dei piani verticali paralleli
al piano longitudinale mediano e che delimitano  la  larghezza  fuori
tutto del veicolo. Se  ci  sono  piu'  punti  di  contatto,  il  piu'
avanzato  corrisponde  al  piano   anteriore,   il   piu'   arretrato
corrisponde al piano posteriore. 
 
3.12. I collegamenti elettrici devono essere  tali  che  le  luci  di
posizione anteriori, le luci di posizione  posteriori,  le  eventuali
luci di ingombro, le eventuali  luci  di  posizione  laterali  ed  il
dispositivo   di   illuminazione   della   targa   d'immatricolazione
posteriore possano essere accessi e spenti soltanto simultaneamente. 
Questa  condizione  non  si  applica  quando  le  luci  di  posizione
anteriori e posteriori, cosi  come  le  luci  di  posizione  laterali
combinate o mutuamente incorporate con dette  luci,  funzionano  come
luci di stazionamento. 
 
3.13. I collegamenti elettrici devono essere tali  che  i  proiettori
abbaglianti, i proiettori anabbaglianti e  i  proiettori  fendinebbia
anteriori possano accendersi soltanto quando funzionano anche le luci
indicate al punto 3.12. Tuttavia questa condizione non si applica  ai
proiettori abbaglianti o ai proiettori anabbaglianti quando i segnali
luminosi consistono nell'accensione intermittente a brevi  intervalli
dei proiettori anabbaglianti o nell'accensione intermittente a  brevi
intervalli dei proiettori abbaglianti o nell'accensione  alternata  a
brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti. 
 
3.14. I colori della luce emessa dai dispositivi di  illuminazione  e
di segnalazione luminosa sono: 
- proiettore abbagliante: bianco, 
- proiettore anabbagliante: bianco, 
- proiettore fendinebbia anteriore: bianco o giallo, 
- proiettore per la retromarcia: bianco, 
- indicatore di direzione: giallo ambra, 
- segnale di pericolo: giallo ambra, 
- luce di arresto: rosso, 
- dispositivo di illuminazione della 
  targa d'immatricolazione posteriore: bianco, 
- luce di posizione anteriore: bianco, 
- luce di posizione posteriore: rosso, 
- luce posteriore per nebbia: rosso, 
- luce di stazionamento: bianco davanti, rosso 
                                        dietro, giallo ambra se 
                                        incorporato negli indicatori 
                                        di direzione laterali o 
                                        nelle luci di posizione 
                                        laterali, 
- luce di posizione laterale: giallo ambra; tuttavia, se 
                                        la luce di posizione 
                                        laterale piu' arretrata e' 
                                        raggruppata o combinata o 
                                        mutuamente incorporata con 
                                        la luce di posizione 
                                        posteriore, la luce di 
                                        ingombro posteriore per 
                                        nebbia, la luce di arresto 
                                        oppure e' raggruppata o una 
                                        parte della sua superficie 
                                        di uscita della luce e' in 
                                        comune con il catadiottro 
                                        posteriore, il colore puo' 
                                        essere rosso, 
- luce d'ingombro: bianco davanti, 
                                        rosso dietro, 
- catadiottro posteriore, 
  non triangolare: rosso, 
- catadiottro posteriore, 
  triangolare: rosso, 
- catadiottro anteriore, 
  non triangolare (1): identico al colore 
                                        della luce incidente, 
- catadiottro laterale, 
             non triangolare: giallo ambra; tuttavia, se 
                                        il catadiottro laterale piu' 
                                        arretrato e' raggruppato o 
                                        se una parte della sua 
                                        superficie di uscita della 
                                        luce e' in comune con la 
                                        luce di posizione 
                                        posteriore, la luce di 
                                        ingombro posteriore, la luce 
                                        posteriore per nebbia, la 
                                        luce di arresto oppure la 
                                        luce di posizione laterale 
                                        piu' arretrata, il colore 
                                        puo' essere rosso. 
 
3.15. La funzione delle spie d'innesto puo' essere svolta da spie  di
funzionamento. 
 
3.16. Luci occultabili 
 
3.16.1.  E'  proibito  l'occultamento  delle  luci;  sono  eccettuati
soltanto i proiettori abbaglianti, anabbaglianti  e  fendinebbia  che
possono essere occultati quando non sono in funzione. 
 
3.16.2.  In  caso  di  guasto  riguardante   il   funzionamento   del
dispositivo(i) di occultamento, la luce deve rimanere nella posizione
di impiego, se si trova gia' in tale posizione, o deve  poter  essere
portata nella posizione d'impiego senza dover far uso di attrezzi. 
 
3.16.3. Deve essere possibile mettere le luci in posizione di impiego
e accenderle per mezzo di un solo comando, cio' che  non  esclude  la
possibilita' di metterle in posizione d'impiego senza accenderle. 
Tuttavia,  nel  caso  di  proiettori  abbaglianti   e   anabbaglianti
raggruppati, il comando di cui sopra e' richiesto solo per  la  messa
in funzione dei proiettori anabbaglianti. 
 
          (1) Detto anche catadiottro incolore o bianco. 
 
3.16.4. Dal posto del conducente, non deve essere possibile arrestare
intenzionalmente il movimento delle luci accese prima di  raggiungere
la posizione d'impiego. Quando si rischia d'abbagliare  altri  utenti
della strada con  il  movimento  delle  luci,  queste  ultime  devono
potersi  accendere  soltanto  dopo  aver   raggiunto   la   posizione
d'impiego. 
 
3.16.5. Una luce deve poter raggiungere, a temperature comprese fra -
30 (gradi)C e + 50 (gradi)C, la posizione d'impiego nei  tre  secondi
successivi alla manovra iniziale del comando. 
 
3.17. Numero di dispositivi di illuminazione 
Il numero dei dispositivi di illuminazione montati su un veicolo deve
essere uguale al numero od ai numeri indicati al comma 2 di  ciascuno
dei punti da 4.1 a 4.18. 
 
3.18. Fatto salvo quanto prescritto ai punti 3.19, 3.20  e  3.22,  le
luci possono essere installate su parti mobili. 
 
3.19. Le luci di posizione posteriori, gli  indicatori  di  direzione
posteriori e i catadiottri posteriori, triangolari o non triangolari,
non devono essere installati su parti  mobili.  Qualora  le  suddette
funzioni siano ottenute mediante un insieme di due luci di  tipo  "D"
(vedi punto 1.16), soltanto una di queste luci deve essere installata
su una parte non mobile del veicolo. 
 
3.20. Nessuna parte mobile,  munita  o  meno  di  un  dispositivo  di
segnalazione, puo' occultare, in una qualsiasi posizione fissa,  piu'
del 50% della superficie apparente di una luce di posizione anteriore
o posteriore, di un indicatore di direzione anteriore o posteriore  o
di un catadiottro, osservato  in  una  direzione  parallela  all'asse
longitudinale mediano del veicolo. 
Se cio' non e' possibile: 
 
3.20.1. un'annotazione nel  certificato  di  omologazione  (punto  16
dell'allegato II) deve informare le altre  amministrazioni  che  piu'
del 50% della superficie apparente puo' essere occultata dalle  parti
mobili; 
 
3.20.2. nel caso in cui si applichi il punto  3.20.1,  un'indicazione
sul veicolo deve informare l'utente che quando  le  parti  mobili  si
trovano in una determinata posizione, gli altri utenti  della  strada
devono essere preavvertiti della presenza del veicolo  sulla  strada,
ad esempio per mezzo di un triangolo di presegnalazione  o  di  altri
dispositivi conformi alle norme nazionali di circolazione stradale. 
 
3.21. Quando le parti mobili si  trovano  in  una  posizione  diversa
dalla "posizione normale"  definita  al  punto  1.24,  i  dispositivi
installati su di esse non devono causare inutile disturbo agli utenti
della strada. 
 
3.22. Quando una luce e' installata su di una parte mobile e la parte
mobile si trova  nella(e)  posizione(i)  normale(i)  d'impiego  (vedi
punto 1.24), la luce  deve  sempre  ritornare  nella(e)  posizione(i)
specificata(e)  dal  costruttore  in  conformita'  con  il   presente
allegato. Nel caso dei  proiettori  anabbaglianti  e  dei  proiettori
fendinebbia anteriori, questa prescrizione si  considera  soddisfatta
se, muovendo le parti mobili e riportandole nella  posizione  normale
per 10 volte, nessun valore dell'angolo  di  inclinazione  di  queste
luci, in relazione al loro supporto, misurato dopo  ogni  azionamento
della parte mobile, differisce di piu' dello 0,15%  dalla  media  dei
dieci valori misurati. 
 
3.23. Le luci possono essere  raggruppate,  combinate  o  incorporate
mutuamente l'una con l'altra a condizione che tutte  le  prescrizioni
relative a colore, posizione, orientamento,  visibilita'  geometrica,
collegamenti   elettrici   funzionali,   nonche'   eventuali   "altre
prescrizioni" relative a ciascuna luce, siano rispettate. 
 
3.24. Con l'eccezione dei catadiottri, una luce, anche se  dotata  di
marchio di omologazione, e' considerata  "non  presente"  quando  non
puo' essere resa funzionante con la sola installazione della lampada. 
 
4. SPECIFICAZIONI PARTICOLARI 
 
4.1. Proiettore abbagliante 
 
4.1.1. Presenza 
Obbligatoria sui veicoli a motore. 
Vietata sui rimorchi. 
 
4.1.2. Numero 
2 o 4 
Quando un veicolo e' dotato di 4 proiettori  abbaglianti  occultabili
e'  autorizzata  l'installazione  di   due   proiettori   abbaglianti
supplementari soltanto allo  scopo  di  effettuare  segnali  luminosi
(come specificato al punto 3.13) in condizioni diurne. 
 
4.1.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.1.4. Posizione 
 
4.1.4.1. In larghezza 
I bordi esterni della superficie illuminante  non  devono  essere  in
nessun caso piu' vicini all'estremita' della  larghezza  fuori  tutto
del veicolo rispetto ai bordi esterni  della  superficie  illuminante
dei proiettori anabbaglianti. 
 
4.1.4.2. In altezza 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.1.4.3. In lunghezza 
Nella parte anteriore del veicolo e  montato  in  modo  che  la  luce
emessa non disturbi  il  conducente,  direttamente  o  indirettamente
mediante, specchi retrovisori e/o  altre  superfici  riflettenti  del
veicolo. 
 
4.1.5. Visibilita' geometrica 
La  visibilita'  della  superficie  illuminante,  compresa   la   sua
visibilita' nelle zone che non sembrano  illuminate  nella  direzione
d'osservazione considerata, deve essere assicurata all'interno di uno
spazio divergente delimitato  dalle  generatrici  che,  partendo  dal
perimetro della superficie illuminante, formano un angolo  di  almeno
5(gradi) con l'asse di  riferimento  del  proiettore.  Quale  origine
degli angoli di visibilita' geometrica si prende  il  contorno  della
proiezione della  superficie  illuminante  su  un  piano  trasversale
tangente alla parte anteriore del trasparente del proiettore. 
 
4.1.6. Orientamento 
Verso l'avanti. 
Oltre ai dispositivi necessari per mantenere una regolazione corretta
e quando vi sono due coppie di proiettori abbaglianti, una  di  esse,
costituita  da  proiettori  che   svolgono   soltanto   la   funzione
"abbagliante" puo' muoversi in funzione  dell'angolo  di  sterzatura,
con rotazione attorno ad un asse approssimativamente verticale. 
 
4.1.7. Collegamento elettrico funzionale 
 
4.1.7.1. L'accensione dei  proiettori  abbaglianti  puo'  effettuarsi
simultaneamente o in coppia.  Al  momento  del  passaggio  dai  fasci
anabbaglianti ai fasci abbaglianti  deve  essere  accesa  almeno  una
coppia di proiettori abbaglianti. Al momento del passaggio dai  fasci
abbaglianti   ai   fasci    anabbaglianti    si    devono    spegnere
contemporaneamente tutti i proiettori abbaglianti. 
 
4.1.7.2.  I   proiettori   anabbaglianti   possono   restare   accesi
contemporaneamente ai proiettori abbaglianti. 
 
4.1.7.3.  Se   sono   installati   quattro   proiettori   abbaglianti
occultabili, quando essi si trovano nella posizione di  funzionamento
deve essere impedito il contemporaneo funzionamento  degli  eventuali
proiettori abbaglianti supplementari, previsti per effettuare segnali
luminosi (come specificato al punto 3.13) in condizioni diurne. 
 
4.1.8. Spia di innesto 
Obbligatoria 
 
4.1.9. Altre prescrizioni 
 
4.1.9.1. L'intensita'  massima  dell'insieme  dei  fasci  abbaglianti
suscettibili di essere accesi contemporaneamente  non  deve  superare
225 000 cd. 
 
4.1.9.2. Tale intensita'  massima  si  ottiene  sommando  le  singole
intensita' massime misurate al momento dell'omologazione del tipo  di
proiettore e indicate sulle relative schede di omologazione. 
 
4.2. Proiettore anabbagliante 
 
4.2.1. Presenza 
Obbligatoria sui veicoli a motore. 
Vietata sui rimorchi. 
 
4.2.2 Numero 
2. 
 
4.2.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.2.4. Posizione 
 
4.2.4.1. In larghezza 
Il  bordo  della  superficie  illuminante  piu'  distante  dal  piano
longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400  mm
dall'estremita' fuori  tutto  del  veicolo.  I  bordi  interni  delle
superfici illuminanti devono essere distanti almeno 600 mm. 
Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm quando la larghezza  fuori
tutto del veicolo e' inferiore a 1 300 mm. 
 
4.2.4.2. In altezza 
Dal suolo: minimo 500 mm, massimo 1 200 mm. 
 
4.2.4.3. In lunghezza 
Nella parte anteriore del veicolo;  tale  condizione  e'  considerata
soddisfatta se  la  luce  emessa  non  disturba  il  conducente,  ne'
direttamente ne' indirettamente, attraverso gli  specchi  retrovisori
e/o altre superfici riflettenti del veicolo. 
 
4.2.5. Visibilita' geometrica 
E' definita dagli angoli (alfa) e (beta) indicati al punto 1.13. 
(alfa) = 15(gradi) verso l'alto e 10(gradi) verso il basso, 
(beta) = 45(gradi) verso l'esterno e 10(gradi) verso l'interno. 
Dato  che  i  valori   fotometrici   richiesti   per   i   proiettori
anabbaglianti non coprono l'intero campo di  visibilita'  geometrica,
si richiede, per l'omologazione del veicolo, un valore minimo di 1 cd
nello spazio rimanente. La presenza di pareti o altro in  prossimita'
del proiettore non deve provocare effetti secondari di  disturbo  per
gli altri utenti della strada. 
 
4.2.6. Orientamento 
 
4.2.6.1. Dopo aver regolato l'inclinazione  iniziale,  l'inclinazione
verticale del fascio anabbagliante,  espressa  in  percentuale,  deve
essere misurata in condizione statica in tutti gli  stati  di  carico
definiti nell'appendice 1. 
L'inclinazione iniziale verso il basso della  linea  di  demarcazione
del fascio anabbagliante, da regolare con il veicolo a  vuoto  e  con
una persona sul sedile del conducente, deve  essere  specificata  dal
costruttore arrotondando il valore  allo  0,1%  e  indicata  in  modo
chiaramente leggibile ed indelebile su ciascun  veicolo,  accanto  al
proiettore oppure sulla targhetta del costruttore, usando il  simbolo
illustrato nell'appendice 6. 
Il valore di questa inclinazione verso il basso e' definito al punto 
 
4.2.6.1.1. 
 
4.2.6.1.1. In funzione dell'altezza di installazione in metri (h) del
proiettore  anabbagliante,  misurata   al   bordo   inferiore   della
superficie  illuminante  con  il  veicolo  a  vuoto,   l'inclinazione
verticale della linea di demarcazione dei fascio  anabbagliante  deve
rimanere, in tutte le condizioni statiche indicate nell'appendice  1,
entro i seguenti  limiti  e  l'orientamento  iniziale  deve  avere  i
seguenti valori: 
h < 0,80 
limiti: tra -0,5% e -2,5%, 
orientamento iniziale: tra -1,0% e -1,5%. 
0,80 (minore o uguale) h (minore o uguale) 0,90 
limiti: tra -0,5% e -2,5%, 
orientamento iniziale: tra -1,0% e -1,5% 
oppure, a discrezione del costruttore: 
limiti: tra -1,0% e -3,0%, 
orientamento iniziale: tra -1,5% e -2,0%. 
La domanda di omologazione CEE del veicolo deve contenere, in  questo
caso, informazioni in merito  a  quale  delle  due  alternative  deve
essere impiegata. 
h > 0,90 
limiti: tra -1,0% e -3,0%, 
orientamento iniziale: tra -1,5% e -2,0%. 
I limiti e i valori  di  orientamento  iniziale  di  cui  sopra  sono
riassunti nello schema seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
4.2.6.2. La precedente condizione puo' essere soddisfatta  anche  per
mezzo di un dispositivo  che  agisce  sulla  posizione  relativa  del
proiettore e del veicolo. In caso di guasto di questo dispositivo  il
fascio luminoso non puo'  essere  riportato  in  una  posizione  meno
abbassata di quella in cui  di  trovava  quando  si  e'  prodotto  il
guasto. 
 
4.2.6.2.1. Il dispositivo  di  cui  al  punto  4.2.6.2.  deve  essere
automatico. 
 
4.2.6.2.2. I dispositivi di regolazione manuale, di tipo  continuo  o
non  continuo,  sono  tuttavia  ammessi,  purche'  essi  abbiano  una
posizione di stasi nella  quale  i  proiettori  devono  poter  essere
regolati al valore dell'inclinazione iniziale indicata al punto 
 
4.2.6.1. per  mezzo  di  viti  di  regolazione  tradizionali.  Questi
dispositivi di regolazione manuale devono poter essere  azionati  dal
posto di guida. I regolatori di tipo continuo devono avere  punti  di
riferimento che indichino gli stati di carico che rendono  necessaria
una regolazione del fascio anabbagliante. 
Il numero delle posizioni dei dispositivi di tipo non  continuo  deve
essere tale  da  garantire  il  rispetto  della  forcella  di  valori
prescritta al punto 4.2.6.1.1. per tutti gli stati di carico definiti
nell'appendice 1. 
Anche per questi dispositivi le condizioni di carico dell'appendice 1
che rendono  necessaria  una  regolazione  del  fascio  anabbagliante
devono essere chiaramente indicate vicino al comando del  dispositivo
(vedi appendice 7). 
 
4.2.6.2.3. La variazione dell'inclinazione del  fascio  anabbagliante
in funzione  del  carico  va  misurata  col  procedimento  illustrato
nell'appendice 5. 
 
4.2.7. Collegamento elettrico 
Il  comando  per  il  passaggio  al  proiettore  anabbagliante   deve
provocare  lo  spegnimento   simultaneo   di   tutti   i   proiettori
abbaglianti. 
I proiettori anabbaglianti possono restare accesi  contemporaneamente
ai proiettori abbaglianti. 
 
4.2.8. Spia d'innesto 
Facoltativa. 
 
4.2.9. Altre prescrizioni 
Le prescrizioni del  punto  3.6.2  non  si  applicano  ai  proiettori
anabbaglianti. 
I  proiettori  anabbaglianti  non   devono   muoversi   in   funzione
dell'angolo di sterzatura. 
 
4.3. Proiettori fendinebbia 
 
4.3.1. Presenza 
Facoltativa sui veicoli a motore. 
Vietata sui rimorchi. 
 
4.3.2. Numero 
2. 
 
4.3.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.3.4. Posizione 
 
4.3.4.1. In larghezza 
Il  punto  della  superficie  illuminante  piu'  distante  dal  piano
longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400  mm
dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo. 
 
4.3.4.2. In altezza 
Almeno 250 mm dal suolo. 
Nessun punto della superficie illuminante deve trovarsi ad un'altezza
superiore  al  punto  piu'  alto  della  superficie  illuminante  del
proiettore anabbagliante. 
 
4.3.4.3. In lunghezza 
Nella parte anteriore del veicolo;  tale  condizione  e'  considerata
soddisfatta se  la  luce  emessa  non  disturba  il  conducente,  ne'
direttamente ne' indirettamente, attraverso gli  specchi  retrovisori
e/o altre superfici riflettenti del veicolo. 
 
4.3.5. Visibilita' geometrica 
E' definita dagli angoli (alfa) e (beta) indicati al punto 1.13. 
(alfa) = 5(gradi) verso l'alto e verso il basso, 
(beta) = 45(gradi) verso l'esterno e 10(gradi) verso l'interno. 
 
4.3.6. Orientamento 
I proiettori  fendinebbia  non  devono  variare  di  orientamento  in
funzione dell'angolo di sterzatura. 
Essi devono essere orientati  verso  l'avanti  senza  abbagliare  ne'
disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso opposto  o
gli altri utenti della strada. 
 
4.3.7. Collegamento elettrico 
I  proiettori  fendinebbia  devono  poter  essere  accesi  e   spenti
indipendentemente  dai   proiettori   abbaglianti,   dai   proiettori
anabbaglianti o da  una  combinazione  di  proiettori  abbaglianti  e
anabbaglianti. 
 
4.3.8. Spia d'innesto 
Facoltativa. 
 
4.4. Proiettore di retromarcia 
 
4.4.1. Presenza 
Obbligatoria sui veicoli a motore. 
Facoltativa sui rimorchi. 
 
4.4.2. Numero 
1 o 2. 
 
4.4.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare 
 
4.4.4. Posizione 
 
4.4.4.1. In larghezza 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.4.4.2. In altezza 
Dal suolo: minimo 250 mm, massimo 1 200 mm. 
 
4.4.4.3. In lunghezza 
Nella parte posteriore del veicolo. 
 
4.4.5. Visibilita' geometrica 
E' definita dagli angoli (alfa) e (beta) indicati al punto 1.13. 
(alfa) = 15(gradi) verso l'alto e 5(gradi) verso il basso, 
(beta) = 45(gradi) a destra e a sinistra se vi e' una sola luce, 
(beta) = 45(gradi) verso l'esterno e 30(gradi) verso l'interno se  vi
sono due luci. 
 
4.4.6. Orientamento 
Verso il retro. 
 
4.4.7. Collegamento elettrico 
Puo' essere acceso soltanto se e' innestata la retromarcia  e  se  il
dispositivo che comanda l'accensione e/o lo spegnimento del motore si
trova in una posizione tale che sia possibile  il  funzionamento  del
motore stesso. 
Esso  non  deve  potersi  accendere  o  restare  acceso  se  non   e'
soddisfatta una delle condizioni precedenti. 
 
4.4.8. Spia d'innesto 
Facoltativa. 
 
4.5. Indicatori di direzione 
 
4.5.1. Presenza (vedi appendice 4) 
Obbligatoria. I tipi  di  indicatori  di  direzione  sono  divisi  in
categorie (1, 1a, 1b, 2a, 2b e 5) il  cui  montaggio  su  uno  stesso
veicolo forma uno schema di montaggio (A e B). 
Lo schema A si applica a tutti i veicoli a motore. 
Lo schema B si applica solo ai rimorchi. 
 
4.5.2. Numero 
Il numero dei dispositivi deve essere tale che essi possano  dare  le
indicazioni corrispondenti a uno degli schemi di  montaggio  previsti
al punto 4.5.3. 
 
4.5.3. Schema di montaggio 
A: due indicatori di direzione anteriore delle seguenti categorie: 
  - 1 o 1a o 1b, 
se la distanza tra il bordo della superficie  illuminante  di  questo
indicatore e  quello  della  superficie  illuminante  del  proiettore
anabbagliante e/o dell'eventuale proiettore fendinebbia anteriore  e'
di almeno 40 mm; 
  - 1a o 1b, 
se la distanza tra il bordo della superficie  illuminante  di  questo
indicatore e  quello  della  superficie  illuminante  del  proiettore
anabbagliante e/o dell'eventuale proiettore fendinebbia anteriore  e'
superiore a 20 mm ed inferiore a 40 mm; 
  - 1b, 
se  la  distanza  tra   il   bordo   della   superficie   illuminante
dell'indicatore e quello della superficie illuminante del  proiettore
anabbagliante e/o dell'eventuale proiettore fendinebbia anteriore  e'
inferiore o pari a 20 mm. 
due indicatori di direzione posteriori (categoria 2a o 2b). 
due indicatori di direzione laterali (categoria 5). 
Se sono installati dispositivi che fungono da indicatori di direzione
anteriori (categorie 1,  1a  e  1b)  e  da  indicatori  di  direzione
laterali (categoria 5), possono essere installati due  indicatori  di
direzione laterali (categoria  5)  supplementari  per  soddisfare  ai
requisiti di visibilita' di cui al punto 4.5.5. 
B: due indicatori di direzione posteriori (categoria 2a o 2b). 
 
4.5.4. Posizione 
 
4.5.4.1. In larghezza 
Il  bordo  della  superficie  illuminante  piu'  lontano  dal   piano
longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400  mm
dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo. La  distanza
minima tra i bordi  interni  delle  due  superfici  illuminanti  deve
essere di 600 mm. 
Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm quando la larghezza  fuori
tutto del veicolo e' inferiore a 1 300 mm. 
 
4.5.4.2. In altezza dal suolo 
 
4.5.4.2.1. L'altezza della superficie  di  uscita  della  luce  degli
indicatori di  direzione  laterali  (categoria  5)  non  deve  essere
inferiore a 500 mm misurati dal punto piu' basso superiore a 1 500 mm
misurati dal punto piu' elevato. 
 
4.5.4.2.2. L'altezza dal suolo degli indicatori  di  direzione  delle
categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b, misurata conformemente  al  punto  3.8,
non deve essere inferiore a 350 mm ne' superiore a 1 500 mm. 
 
4.5.4.2.3. Se la struttura del veicolo  non  consente  di  rispettare
questi limiti massimi come detto in precedenza, questi possono essere
aumentati a 2 300 mm per gli indicatori di direzione  laterali  della
categoria 5 ed a 2 100 mm  per  gli  indicatori  di  direzione  delle
categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b. 
 
4.5.4.3. In lunghezza 
La distanza tra la superficie di uscita della luce dell'indicatore di
direzione laterale (categoria 5) ed il piano trasversale  che  limita
anteriormente la lunghezza fuori tutto del veicolo  non  deve  essere
superiore a 1 800 mm. 
Se la struttura del veicolo non consente  di  rispettare  gli  angoli
minimi di visibilita', tale distanza puo' essere portata a 2 500 mm. 
 
4.5.5. Visibilita' geometrica 
Angoli orizzontali: vedi appendice 4. 
Angoli verticali: 15(gradi) sopra e sotto l'orizzontale. 
                         L'angolo verticale al di sotto 
                         dell'orizzontale puo' essere ridotto 
                         a 5(gradi) se l'altezza dal suolo degli 
                         indicatori di direzione laterali e' 
                         inferiore a 750 mm. 
 
4.5.6. Orientamento 
Devono essere rispettate le  eventuali  disposizioni  particolari  di
montaggio previste dal costruttore. 
 
4.5.7. Collegamento elettrico 
L'accensione degli indicatori di direzione deve  essere  indipendente
da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati
su uno stesso lato del veicolo sono accesi e  spenti  con  lo  stesso
comando e devono lampeggiare in fase. 
 
4.5.8. Spia di funzionamento 
Obbligatoria per gli indicatori di direzione anteriori e  posteriori.
Puo' essere ottica e/o acustica. 
Se e' ottica, deve essere lampeggiante e spegnersi o  restare  accesa
senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di  frequenza
almeno nel caso di funzionamento difettoso  di  uno  qualsiasi  degli
indicatori di direzione anteriori o posteriori. 
Se e' esclusivamente acustica,  deve  essere  chiaramente  udibile  e
presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno nel  caso  di
funzionamento  difettoso  di  uno  qualsiasi  degli   indicatori   di
direzione anteriori o posteriori. 
Il veicolo a motore  equipaggiato  per  trainare  un  rimorchio  deve
essere fornito di una speciale spia ottica di funzionamento  per  gli
indicatori di direzione del rimorchio,  a  meno  che  la  spia  della
motrice permetta di individuare il  guasto  di  uno  qualsiasi  degli
indicatori di direzione dell'insieme del veicolo cosi formato. 
 
4.5.9. Altre prescrizioni 
La luce emessa deve essere una luce lampeggiante con una frequenza di
90 +- 30 periodi al minuto. 
L'indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo
e spegnersi per la prima volta al massimo entro  1  secondo  e  mezzo
dall'azionamento del comando del segnale luminoso. Quando un  veicolo
a motore e' equipaggiato per trainare un rimorchio, il comando  degli
indicatori  di  direzione  della  motrice  deve  poter  azionare  gli
indicatori del rimorchio. 
In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non
causato da un cortocircuito, gli altri indicatori devono continuare a
lampeggiare, ma in tale caso la frequenza puo'  differire  da  quella
prescritta. 
 
4.6. Segnalazione d'emergenza 
 
4.6.1. Presenza 
Obbligatoria 
 
    

                               /
4.6.2. Numero                 |
4.6.3. Schema di montaggio    |
4.6.4. Posizione              |
4.6.4.1. In larghezza         |  conformi alle prescrizioni delle
4.6.4.2. In altezza          <|  corrispondenti voci del punto 4.5.
4.6.4.3. In lunghezza         |
4.6.5. Visibilita' geometrica |
4.6.6. Orientamento           |
                               \

    
4.6.7. Collegamento elettrico 
La segnalazione deve essere azionata con  un  comando  distinto,  che
permetta il  lampeggiamento  in  fase  di  tutti  gli  indicatori  di
direzione. 
 
4.6.8. Spia d'innesto 
Obbligatoria. Spia lampeggiante che puo' funzionare  in  collegamento
con la spia o le spie di cui al punto 4.5.8. 
 
4.6.9. Altre prescrizioni 
Conformi alle prescrizioni del  punto  4.5.9.  Quando  un  veicolo  a
motore e' equipaggiato per trainare un rimorchio,  il  comando  della
segnalazione d'emergenza deve poter azionare anche gli indicatori  di
direzione del  rimorchio.  La  segnalazione  d'emergenza  deve  poter
funzionare anche se il dispositivo  che  comanda  l'accensione  o  lo
spegnimento  del  motore  si  trova  in  una  posizione   che   rende
impossibile la messa in moto del motore. 
 
4.7. Luci di arresto 
 
4.7.1. Presenza 
Obbligatoria. 
 
4.7.2. Numero 
2. 
 
4.7.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.7.4. Posizione 
 
4.7.4.1. In larghezza: 
Almeno 600 mm fra le due luci. Tale distanza puo'  essere  ridotta  a
400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore  a  1
300 mm. 
 
4.7.4.2. In altezza: 
Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 1 500 mm o 2 100  mm  se  la  forma
della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm. 
 
4.7.4.3. In lunghezza: 
Nella parte posteriore del veicolo. 
 
4.7.5. Visibilita' geometrica 
Angolo orizzontale: 45(gradi) verso l'esterno e verso l'interno. 
Angolo verticale: 15(gradi) sopra e sotto l'orizzontale. 
                      L'angolo verticale al di sotto 
                      dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5(gradi) 
                      se l'altezza dal suolo della luce e' inferiore 
                      a 750 mm. 
 
4.7.6. Orientamento 
Verso il retro del veicolo. 
 
4.7.7. Collegamento elettrico 
Deve determinare  l'accensione  della  luce  d'arresto  quando  viene
azionato il freno di servizio. Non  e'  prescritto  che  le  luci  di
arresto funzionino quando il dispositivo che comanda l'accensione e/o
lo spegnimento del  motore  si  trova  in  una  posizione  che  rende
impossibile il funzionamento del motore stesso. 
 
4.7.8. Spia di funzionamento 
Facoltativa. Se montata, questa spia deve essere di  funzionamento  e
dare un segnale luminoso non lampeggiante che si accenda in  caso  di
funzionamento difettoso delle luci di arresto. 
 
4.8. Dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione 
posteriore 
 
    

                               /
4.8.1. Presenza               |
Obbligatoria.                 |
4.8.2. Numero                 |
4.8.3. Schema di montaggio    |
4.8.4. Posizione              |
4.8.4.1. In larghezza:       <| tali che il dispositivo possa
4.8.4.2. In altezza:          | illuminare la sede della targa.
4.8.4.3. In lunghezza:        |
4.8.5. Visibilita' geometrica |
4.8.6. Orientamento           |
                               \


    
4.8.7. Collegamento elettrico 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.8.8. Spia d'innesto 
Facoltativa. Se esiste, la sua funzione dev'essere svolta dalla  spia
prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori. 
 
4.8.9. Altre prescrizioni 
Quando   il   dispositivo   di   illuminazione   della    targa    di
immatricolazione posteriore e' combinato con  la  luce  di  posizione
posteriore la quale e' reciprocamente  incorporata  con  la  luce  di
arresto o con la  luce  posteriore  per  nebbia,  le  caratteristiche
fotometriche  del  dispositivo  di  illuminazione  della   targa   di
immatricolazione posteriore possono risultare  modificate  quando  la
luce di arresto o la luce posteriore per nebbia sono accese. 
 
4.9. Luci di posizione anteriori 
 
4.9.1. Presenza 
Obbligatoria su tutti i veicoli a motore. 
Obbligatoria  sui  rimorchi  di  larghezza  superiore  a  1  600  mm.
Facoltativa sui rimarchi di larghezza inferiore o uguale a 1 600 mm. 
 
4.9.2. Numero 
2. 
 
4.9.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.9.4. Posizione 
 
4.9.4.1. In larghezza 
Il  punto  della  superficie  illuminante  piu'  lontano  dal   piano
longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400  mm
dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo. Nel caso  di
un rimorchio, il punto della superficie illuminante piu' lontano  dal
piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a  piu'  di
150 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo. 
La  distanza  minima  fra  i  bordi  interni  delle   due   superfici
illuminanti deve essere di 600 mm. Tale distanza puo' essere  ridotta
a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1
300 mm. 
 
4.9.4.2. In altezza 
Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 1 500 mm o 2 100  mm  se  la  forma
della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm. 
 
4.9.4.3. In lunghezza 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.9.4.4.  Quando  la  luce  di  posizione  anteriore  e'  incorporata
reciprocamente  in  un'altra  luce,  le  prescrizioni  relative  alla
posizione (punti da 4.9.4.1  a  4.9.4.3.)  devono  essere  verificate
tramite la superficie illuminante di quest'altra luce. 
 
4.9.5. Visibilita' geometrica 
Angolo orizzontale per le due luci di posizione anteriori: 
                      45(gradi) verso l'interno e 80(gradi) verso 
                      l'esterno. 
                      Nel caso di un rimorchio, l'angolo verso 
                      l'interno puo' essere ridotto a 5(gradi). 
Angolo verticale: 15(gradi) sopra e sotto l'orizzontale. 
                      L'angolo verticale al di sotto 
                      dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5(gradi) 
                      se l'altezza dal suolo della luce e' 
                      inferiore a 750 mm. 
 
4.9.6. Orientamento 
Verso l'avanti. 
 
4.9.7. Collegamento elettrico 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.9.8 Spia d'innesto 
Obbligatoria. Non deve essere intermittente. Essa non e' richiesta se
il dispositivo  d'illuminazione  del  cruscotto  puo'  essere  acceso
soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori. 
 
4.10. Luci di posizione posteriori 
 
4.10.1. Presenza 
Obbligatoria. 
 
4.10.2. Numero 
2. 
 
4.10.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.10.4. Posizione 
 
4.10.4.1. In larghezza 
Il  punto  della  superficie  illuminante  piu'  lontano  dal   piano
longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400  mm
dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo stesso. 
La  distanza  minima  fra  i  bordi  interni  delle   due   superfici
illuminanti deve essere di 600 mm. Tale distanza puo' essere  ridotta
a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1
300 mm. 
 
4.10.4.2. In altezza 
Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 1 500 mm o 2 100 mm,  se  la  forma
della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm. 
 
4.10.4.3. In lunghezza 
Nella parte posteriore del veicolo. 
 
4.10.5. Visibilita' geometrica 
Angolo orizzontale: 45(gradi) verso l'interno e 80(gradi) verso 
                       l'esterno. 
Angolo verticale: 15(gradi) sopra e sotto l'orizzontale. 
                      L'angolo verticale al di sotto 
                      dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5(gradi) 
                      se l'altezza dal suolo delle luci e' 
                      inferiore a 750 mm. 
 
4.10.6. Orientamento 
Verso il retro. 
 
4.10.7. Collegamento elettrico 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.10.8. Spia d'innesto. 
Obbligatoria.  Deve  essere  combinata  con  quella  delle  luci   di
posizione anteriori. 
 
4.11. Luci posteriori per nebbia 
 
4.11.1. Presenza 
Obbligatoria. 
 
4.11.2. Numero 
1. L'installazione di una seconda luce e' facoltativa. 
 
4.11.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.11.4. Posizione 
 
4.11.4.1. In larghezza 
Quando e' unica, la luce posteriore per nebbia  deve  essere  situata
sul lato del piano longitudinale mediano del veicolo opposto al senso
di circolazione prescritto nel paese di immatricolazione;  il  centro
di riferimento puo' essere  situato  anche  sul  piano  longitudinale
mediano del veicolo. 
 
4.11.4.2. In altezza 
Fra 250 e 1 000 mm dal suolo. 
 
4.11.4.3. In lunghezza 
Nella parte posteriore del veicolo. 
 
4.11.5. Visibilita' geometrica 
Angolo orizzontale: 25(gradi) verso l'interno e verso 
                              l'esterno 
Angolo verticale: 5(gradi) sopra e sotto l'orizzontale. 
 
4.11.6. Orientamento 
Verso il retro. 
 
4.11.7. Collegamento elettrico 
Deve  permettere  l'accensione  delle  luci  posteriori  per   nebbia
soltanto quando sono in  funzione  i  proiettori  anabbaglianti  o  i
proiettori abbaglianti o ancora i proiettori fendinebbia,  oppure  in
caso di funzionamento  combinato;  la  luce  posteriore  per  nebbia,
inoltre, deve  potersi  accendere  contemporaneamente  ai  proiettori
abbaglianti e anabbaglianti, nonche' ai proiettori fendinebbia. 
Quando la luce posteriore per nebbia  e'  accesa,  il  passaggio  dal
fascio abbagliante a  quello  anabbagliante  o  viceversa,  non  deve
provocarne lo spegnimento. 
Se  esistono  proiettori  fendinebbia,  lo  spegnimento  della   luce
posteriore per nebbia  deve  essere  possibile  indipendentemente  da
quello dei proiettori fendinebbia. 
 
4.11.8. Spia di innesto 
Obbligatoria. Spia luminosa indipendente non lampeggiante. 
 
4.11.9. Altre prescrizioni 
In ogni caso la distanza tra la luce posteriore per nebbia e ciascuna
luce di arresto deve essere superiore a 100 mm. 
 
4.12. Luci di stazionamento 
 
4.12.1. Presenza 
Sui veicoli a motore la cui lunghezza non superi 6  metri  e  la  cui
larghezza non superi 2 metri: facoltativa. 
Su qualsiasi altro veicolo: vietata. 
 
4.12.2. Numero 
In funzione dello schema di montaggio. 
 
4.12.3. Schema di montaggio 
  - due luci anteriori e due posteriori, 
  - oppure una luce su ogni lato. 
 
4.12.4. Posizione 
 
4.12.4.1. In larghezza 
Il  punto  della  superficie  illuminante  piu'  distante  dal  piano
longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400  mm
dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo. Inoltre,  se
ci sono due luci, esse devono essere situate sui lati del veicolo. 
 
4.12.4.2. In altezza 
Dal suolo: minimo 350 mm, 
               massimo 1 500 mm o 2 100 mm se la forma della 
               carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm. 
 
4.12.4.3. In lunghezza 
Nessuna disposizione particolare. 
4.12.5. Visibilita' geometrica 
Angolo orizzontale: 45(gradi) verso l'esterno, verso l'avanti e 
                      verso il retro. 
Angolo verticale: 15(gradi) sopra  e  sotto  l'orizzontale.  L'angolo
verticale al di sotto dell'orizzontale puo' 
                      essere ridotto a 5(gradi) se l'altezza dal suol 
                      della luce e' inferiore a 750 mm. 
 
4.12.6. Orientamento 
Tale che le luci soddisfino alle prescritte condizioni di visibilita'
verso l'avanti e verso il retro. 
 
4.12.7. Collegamento elettrico 
Il collegamento deve permettere l'accensione della luce o delle  luci
di  stazionamento  disposte  sullo  stesso  lato  del  veicolo  senza
determinare l'accensione di altre luci. 
La luce o  le  luci  di  stazionamento  devono  essere  in  grado  di
funzionare anche se  il  dispositivo  che  comanda  l'accensione  e/o
l'arresto del motore si trova in una posizione che rende  impossibile
il funzionamento del motore stesso. 
 
4.12.8. Spia d'innesto 
Facoltativa. Se esiste, non deve poter essere  confusa  con  la  spia
delle luci di posizione anteriori e posteriori. 
 
4.12.9. Altre prescrizioni 
La funzione di questa luce puo' essere compiuta anche dall'accensione
simultanea delle luci di posizione anteriori  e  posteriori  disposte
sullo stesso lato del veicolo. 
 
4.13. Luci d'ingombro 
 
4.13.1. Presenza 
Obbligatoria  sui  veicoli  di  larghezza  superiore  a  2  100   mm.
Facoltativa sui veicoli di larghezza compresa fra 1 800 e 2 100 mm. 
La luce d'ingombro posteriore e' facoltativa sui telai cabinati. 
 
4.13.2. Numero 
2 visibili anteriormente e 2 visibili posteriormente. 
 
4.13.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.13.4. Posizione 
 
4.13.4.1. In larghezza 
Anteriore e posteriore: Quanto piu' vicino  possibile  all'estremita'
della larghezza fuori  tutto  del  veicolo.  Questa  prescrizione  e'
ritenuta soddisfatta se il punto della  superficie  illuminante  piu'
lontano dal piano mediano longitudinale del veicolo non  si  trova  a
piu' di 400  mm  dall'estremita'  della  larghezza  fuori  tutto  del
veicolo. 
 
4.13.4.2. In altezza 
Anteriore: Veicoli a motore: il piano orizzontale tangente al 
             bordo superiore della superficie illuminante del 
             dispositivo non deve essere piu' basso del piano 
             orizzontale tangente al bordo superiore della zona 
             trasparente del parabrezza. 
             Rimorchi e semirimorchi: alla massima altezza 
             compatibile con le prescrizioni sulla larghezza, con 
             quelle costruttive e funzionali del veicolo e con 
             quelle sulla simmetria delle luci. 
Posteriore: Alla massima altezza compatibile con le prescrizioni 
             sulla larghezza, con quelle costruttive e funzionali 
             del veicolo e con quelle sulla simmetria delle luci. 
 
4.13.4.3. In lunghezza 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.13.5. Visibilita' geometrica 
Angolo orizzontale: 80(gradi) verso l'esterno 
Angolo verticale: 5(gradi) sopra e 20(gradi) sotto l'orizzontale. 
 
4.13.6. Orientamento 
Tale che le luci soddisfino le prescritte condizioni  di  visibilita'
verso l'avanti e verso il retro. 
 
4.13.7. Collegamento elettrico 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.13.8. Spia d'innesto 
Facoltativa. Se esiste, la sua funzione deve essere svolta dalla spia
prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori. 
 
4.13.9. Altre prescrizioni 
Purche' soddisfino a tutte le  altre  condizioni,  la  luce  visibile
dalla parte anteriore e  la  luce  visibile  dalla  parte  posteriore
disposte sullo stesso lato del veicolo possono essere riunite  in  un
solo dispositivo. 
La posizione di una luce d'ingombro rispetto alla luce  di  posizione
corrispondente deve essere tale che la distanza fra le proiezioni  su
un piano verticale trasversale dei punti piu' vicini delle  superfici
illuminanti delle due luci considerate non sia inferiore a 200 mm. 
 
4.14. Catadiottri posteriori, non triangolari 
 
4.14.1. Presenza 
Obbligatoria sui veicoli a motore. 
Facoltativa sui rimorchi purche' raggruppati con altri dispositivi di
segnalazione luminosa posteriori. 
 
4.14.2 Numero 
2. 
Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono  ammessi  a
condizione  che  non  riducano   l'efficacia   dei   dispositivi   di
illuminazione e segnalazione obbligatori. 
4.14.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.14.4. Posizione 
 
4.14.4.1. In larghezza 
Il  punto  della  superficie  illuminante  piu'  lontano  dal   piano
longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400  mm
dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo stesso. 
La distanza minima fra i bordi interni dei catadiottri deve essere di
600 mm. Tale  distanza  puo'  essere  ridotta  a  400  mm  quando  la
larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1 300 mm. 
 
4.14.4.2. In altezza 
Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 900 mm. 
 
4.14.4.3. In lunghezza 
Nella parte posteriore del veicolo. 
 
4.14.5. Visibilita' geometrica 
Angolo orizzontale: 30(gradi) verso l'interno e verso l'esterno. 
Angolo verticale: 15(gradi) sopra e sotto l'orizzontale. 
                         L'angolo verticale al di sotto 
                         dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5(gra 
                         se l'altezza dal suolo del catadiottro 
                         e' inferiore a 750 mm. 
 
4.14.6. Orientamento 
Verso il retro. 
 
4.14.7. Altre prescrizioni 
La superficie illuminante del catadiottro puo' avere parti comuni con
quella di qualsiasi altra luce situata posteriormente. 
 
4.15. Catadiottri posteriori, triangolari 
 
4.15.1. Presenza 
Obbligatoria sui rimorchi. 
Vietata sui veicoli a motore. 
 
4.15.2. Numero 
2. 
Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono  ammessi  a
condizione  che  non  riducano   l'efficacia   dei   dispositivi   di
illuminazione e segnalazione obbligatori. 
 
4.15.3. Schema di montaggio 
La punta del triangolo deve essere diretta verso l'alto. 
 
4.15.4. Posizione 
 
4.15.4.1. In larghezza 
Il  punto  della  superficie  illuminante  piu'  lontano  dal   piano
longitunale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu'  di  400  mm
dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo stesso. 
La distanza minima fra i bordi interni dei catadiottri deve essere di
600 mm. Tale  distanza  puo'  essere  ridotta  a  400  mm  quando  la
larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1 300 mm. 
 
4.15.4.2. In altezza 
Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 900 mm. 
 
4.15.4.3. In lunghezza 
Nella parte posteriore del veicolo. 
 
4.15.5. Visibilita' geometrica 
Angolo orizzontale: 30(gradi) verso l'interno e verso 
                            l'esterno. 
Angolo verticale: 15(gradi) sopra e sotto l'orizzontale. 
                           L'angolo verticale al di sotto 
                           dell'orizzontale puo' essere ridotto a 
                            5(gradi) 
                           se l'altezza dal suolo del catadiottro 
                           e' inferiore a 750 mm. 
 
4.15.6. Orientamento 
Verso il retro. 
 
4.15.7. Altre prescrizioni 
Nessuna luce dev'essere disposta all'interno del triangolo. 
 
4.16. Catadiottri anteriori, non triangolari 
 
4.16.1. Presenza 
Obbligatoria sui rimorchi. 
Facoltativa sui veicoli a motore. 
 
4.16.2. Numero 
2. 
Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono  ammessi  a
condizione  che  non  riducano   l'efficacia   dei   dispositivi   di
illuminazione e segnalazione obbligatori. 
 
4.16.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.16.4. Posizione 
 
4.16.4.1. In larghezza 
Il  punto  della  superficie  illuminante  piu'  lontano  dal   piano
longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400  mm
dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo stesso. 
Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie illuminante  piu'
lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi
a piu' di 150 mm dall'estremita'  della  larghezza  fuori  tutto  del
veicolo stesso. 
La distanza minima fra i bordi interni dei catadiottri deve essere di
600 mm. Tale  distanza  puo'  essere  ridotta  a  400  mm  quando  la
larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1 300 mm. 
 
4.16.4.2. In altezza 
Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 900 mm o 1 500 mm se  la  struttura
del veicolo non permette di rispettare i 900 mm. 
 
4.16.4.3. In lunghezza 
Nella parte anteriore del veicolo. 
 
4.16.5. Visibilita' geometrica 
Angolo orizzontale: 30(gradi) verso l'interno e verso 
                             l'esterno. 
                            Qualora, a causa di timoni regolabili, 
                            non fosse possibile rispettare il 
                            valore di 30(gradi), l'angolo verso 
                            l'interno puo' essere ridotto a 10(gradi) 
Angolo verticale: 15(gradi) sopra e sotto l'orizzontale. 
                            L'angolo verticale al di sotto 
                            dell'orizzontale puo' essere ridotto a 
                            5(gradi) se l'altezza dal suolo del 
                            catadiottro e' inferiore a 750 mm. 
 
4.16.6. Orientamento 
Verso l'avanti. 
 
4.16.7. Altre prescrizioni 
La superficie illuminante del catadiottro puo' avere parti in  comune
con quella della luce di posizione anteriore. 
 
4.17. Catadiottri laterali, non triangolari 
 
4.17.1 Presenza 
Obbligatoria 
  - su tutti i veicoli a motore la cui lunghezza superi i 6 metri, 
  - su tutti i rimorchi. 
Facoltativa 
  - sui veicoli a motore la cui lunghezza e' inferiore o uguale  a  6
metri. 
 
4.17.2. Numero minimo per lato 
Tale che siano  rispettate  le  regole  di  posizione  in  lunghezza.
Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono  ammessi  a
condizione  che  non  riducano   l'efficacia   dei   dispositivi   di
illuminazione e segnalazione obbligatori. 
 
4.17.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.17.4. Posizione 
 
4.17.4.1. In larghezza 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.17.4.2. In altezza 
Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 900 mm o 1 500 mm se  la  struttura
del veicolo non permette di rispettare i 900 mm. 
 
4.17.4.3. In lunghezza 
Almeno un catadiottro laterale deve  trovarsi  nel  terzo  medio  del
veicolo;  il  catadiottro  laterale  situato  piu'  avanti  non  deve
trovarsi a piu' di 3 metri dalla parte anteriore; per i  rimorchi  si
tiene conto anche della lunghezza del timone. 
La distanza fra due catadiottri laterali successivi non deve superare
3 metri. 
Se  la  struttura  del  veicolo  non  consente  di  rispettare   tale
prescrizione, questa distanza puo' essere aumentata fino a 4 metri. 
La distanza tra il catadiottro laterale piu' arretrato  ed  il  retro
del veicolo non deve superare 1 metro. 
Tuttavia, per i veicoli la cui lunghezza non  supera  i  6  metri  e'
sufficiente un catadiottro laterale che si trovi nel primo terzo  e/o
uno che si trovi nell'ultimo terzo della lunghezza del veicolo. 
 
4.17.5. Visibilita' geometrica 
Angolo orizzontale: 45(gradi) verso l'avanti e verso il 
                              retro. 
Angolo verticale: 15(gradi) sopra e sotto l'orizzontale. 
                             L'angolo verticale al di sotto 
                             dell'orizzontale puo' essere ridotto 
                             a 5(gradi) se l'altezza dal suolo del 
                             catadiottro e' inferiore a 750 mm. 
 
4.17.6. Orientamento 
L'asse  di  riferimento  del  catadiottro   dev'essere   orizzontale,
perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo, e  diretto
verso l'esterno. 
 
4.17.7. Altre prescrizioni 
La superficie illuminante del catadiottro laterale puo'  avere  parti
in comune con la  superficie  illuminante  di  qualsiasi  altra  luce
laterale. 
 
4.18. Luci di posizione laterali 
 
4.18.1. Presenza 
Obbligatoria 
  - su tutti i  veicoli  la  cui  lunghezza  superi  i  6  metri,  ad
eccezione dei telai cabinati. 
Facoltativa 
  - sui veicoli la cui lunghezza e' inferiore o uguale a 6 metri. 
La lunghezza dei rimorchi e'  calcolata  tenendo  conto  anche  della
lunghezza del timone. 
 
4.18.2. Numero minimo per lato 
Tale che siano rispettate le regole di posizione in lunghezza. 
 
4.18.3. Schema di montaggio 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.18.4. Posizione 
 
4.18.4.1. In larghezza 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.18.4.2. In altezza 
Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 1 500 mm. 
Se la struttura del veicolo  non  consente  di  rispettare  l'altezza
massima, questo limite puo' essere aumentato fino a 2 100 mm. 
 
4.18.4.3. In lunghezza 
Almeno una luce di posizione laterale deve trovarsi nel  terzo  medio
del veicolo; la luce di posizione laterale situata  piu'  avanti  non
deve trovarsi a piu' di 3 metri dalla parte anteriore; per i rimorchi
si tiene conto anche della lunghezza del timone. La distanza fra  due
luci di posizione laterali successive non deve superare i 3 metri. 
Se  la  struttura  del  veicolo  non  consente  di  rispettare   tale
prescrizione, questa distanza puo' essere aumentata fino a 4 metri. 
La distanza tra la luce di posizione laterale piu'  arretrata  ed  il
retro del veicolo non deve superare 1 metro. Tuttavia, per i  veicoli
la cui lunghezza non supera i 6 metri e  per  i  telai  cabinati,  e'
sufficiente una luce di posizione laterale che  si  trovi  nel  primo
terzo e/o una che si trovi  nell'ultimo  terzo  della  lunghezza  del
veicolo. 
 
4.18.5. Visibilita' geometrica 
   Angolo orizzontale: 45(gradi) verso l'avanti e verso il retro. 
                          Tuttavia, per i veicoli sui quali 
                          l'installazione delle luci di posizione 
                          laterali e' facoltativa, questo valore 
                          puo' essere ridotto a 30(gradi). 
Angolo verticale: 10(gradi) sopra e sotto l'orizzontale. 
                          L'angolo verticale al di sotto dell'oriz- 
                          zontale puo' essere ridotto a 5(gradi) se 
                          l'altezza dal suolo del catadiottro e' 
                          inferiore a 750 mm. 
 
4.18.6. Orientamento 
Verso i lati. 
 
4.18.7. Collegamento elettrico 
Nessuna disposizione particolare. 
 
4.18.8. Spia d'innesto 
Facoltativa. Se esiste, la sua funzione deve essere svolta dalla spia
prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori. 
 
4.18.9. Altre prescrizioni 
Quando la luce di posizione laterale piu' arretrata e' combinata  con
la  luce  di  posizione  posteriore  la   quale   e'   reciprocamente
incorporata con la luce posteriore per nebbia,  o  e'  reciprocamente
incorporata in tale luce, le caratteristiche fotometriche della  luce
di posizione laterale possono risultare  modificate  quando  la  luce
posteriore per nebbia e' accesa. 
 
5. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 
 
5.1. Ogni veicolo della produzione di serie deve essere  conforme  al
tipo di veicolo omologato per  quanto  riguarda  l'installazione  dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione  luminosa  e  le  loro
caratteristiche previste nella presente direttiva. 
 
                             Appendice 1 
      CONDIZIONI DI CARICO DEL VEICOLO DI CUI AL PUNTO 4.2.6.1. 
 
1. Per le prove elencate qui di seguito la massa di un passeggero  si
considera pari a 75 kg. 
2. Condizioni di carico per i vari tipi di veicoli 
2.1. Veicoli della categoria M1 
2.1.1. L'inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti
deve essere determinata nelle seguenti condizioni di carico: 
2.1.1.1. Una persona sul sedile del conducente; 
2.1.1.2. Conducente, piu' un passeggero  sul  sedile  anteriore  piu'
lontano dal conducente; 
2.1.1.3. Conducente, un passeggero sul sedile anteriore piu'  lontano
dal conducente, tutti i sedili piu' arretrati occupati; 
2.1.1.4. Tutti i sedili occupati; 
2.1.1.5. Tutti  i  sedili  occupati,  piu'  un  carico  uniformemente
distribuito nel vano portabagagli fino al raggiungimento  del  carico
massimo ammissibile per l'asse posteriore o  anteriore  nel  caso  di
autoveicoli con vano portabagagli collocato anteriormente. Qualora il
veicolo abbia un vano portabagagli posteriore ed  uno  anteriore,  il
carico supplementare deve essere distribuito in modo uniforme fino al
raggiungimento  del  carico  massimo  sugli  assi.  Tuttavia,  se  si
raggiunge la massa massima ammessa prima del carico  ammissibile  per
uno degli assi, il caricamento del vano o dei  vani  portabagagli  e'
limitato al valore che permette di raggiungere questa massa; 
2.1.1.6. Conducente piu' un carico uniformemente distribuito nel vano
portabagagli fino al raggiungimento del carico ammissibile per l'asse
corrispondente. 
Tuttavia, se si raggiunge la massa massima ammessa prima  del  carico
ammissibile per uno degli  assi,  il  carico  del  vano  o  dei  vani
portabagagli e' limitato al valore che permette di raggiungere questa
massa. 
2.1.2. Nel determinare le condizioni di carico di cui sopra, si  deve
tener conto di qualsiasi restrizione relativa al carico eventualmente
prevista dal costruttore. 
2.2. Veicoli delle categorie M2 e M3 
L'inclinazione del fascio di luce dei proiettori  anabbaglianti  deve
essere determinata nelle seguenti condizioni di carico; 
2.2.1. Veicolo a vuoto con una persona sul sedile del conducente. 
2.2.2. Veicolo caricato in modo che  ciascun  asse  sopporti  il  suo
carico massimo tecnicamente ammissibile oppure fino al raggiungimento
della massa  massima  ammissibile  del  veicolo  caricando  gli  assi
anteriore e  posteriore  proporzionalmente  al  loro  carico  massimo
tecnicamente ammissibile, a seconda di quale condizione  si  verifica
per prima. 
2.3. Veicoli della categoria N con superficie di carico 
2.3.1. L'inclinazione del fascio di luce anabbagliante  va  stabilita
nelle seguenti condizioni di carico: 
2.3.1.1. Veicolo a vuoto con una persona sul sedile del conducente. 
2.3.1.2. Una  persona  sul  sedile  del  conducente,  con  il  carico
ripartito in modo tale da raggiungere il carico massimo  tecnicamente
ammissibile sull'asse o sugli  assi  posteriore(i),  oppure  fino  al
raggiungimento della massa massima ammissibile del veicolo, a seconda
di quale condizione si verifica per prima, senza  superare  sull'asse
anteriore  un  carico  calcolato  come  somma  del  carico  sull'asse
anteriore del veicolo a vuoto piu' il 25% del  carico  utile  massimo
sull'asse anteriore. Se invece la superficie  di  carico  e'  situata
anteriormente, si adotta la stessa procedura per l'asse anteriore. 
2.4. Veicoli della categoria N senza superficie di carico 
2.4.1. Trattori per semirimorchi 
2.4.1.1. Veicolo a vuoto senza carico sulla ralla,  con  una  persona
sul sedile del conducente. 
2.4.1.2. Una persona sul sedile del conducente; sulla ralla di carico
tecnicamente ammissibile nella posizione della  ralla  corrispondente
al carico massimo sull'asse posteriore. 
2.4.2. Trattori per rimorchi 
2.4.2.1. Veicolo a vuoto con una persona sul sedile del conducente. 
2.4.2.2. Una persona sul sedile del conducente, tutti gli altri posti
previsti nella cabina di guida occupati. 
 
                             Appendice 2 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             Appendice 3 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             Appendice 4 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             Appendice 5 
 
        MISURA DELLE VARIAZIONI DELL'INCLINAZIONE DEL FASCIO 
                ANABBAGLIANTE IN FUNZIONE DEL CARICO 
 
1. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente appendice specifica un metodo per misurare le  variazioni
di inclinazione del fascio  anabbagliante  di  un  veicolo  a  motore
rispetto alla sua inclinazione iniziale, provocate  da  modifiche  di
assetto del veicolo dovute al carico. 
2. DEFINIZIONI 
2.1. Inclinazione iniziale 
2.1.1. Inclinazione iniziale indicata 
Il  valore  dell'inclinazione  iniziale  del   fascio   anabbagliante
specificato dal costruttore del veicolo a  motore,  che  serve  quale
valore di riferimento per calcolare la variazione ammessa. 
2.1.2. Inclinazione iniziale misurata 
Il  valore  medio  dell'inclinazione  del  fascio   anabbagliante   o
dell'inclinazione del veicolo misurata quando  il  veicolo  si  trova
nella condizione n. 1 definita nell'appendice 1 per la  categoria  di
veicolo  in  prova.  Essa  serve  quale  valore  di  riferimento  per
stabilire la  variazione  di  inclinazione  del  fascio  di  luce  in
funzione delle variazioni del carico. 
2.2. Inclinazione del fascio anabbagliante 
Puo' essere definita come segue: 
  - l'angolo, espresso in milliradianti, tra la direzione del  fascio
di luce verso un punto caratteristico sulla parte  orizzontale  della
sezione della distribuzione  luminosa  del  proiettore  ed  il  piano
orizzontale; 
  - oppure la tangente di  detto  angolo,  espressa  in  percentuale,
giacche' si tratta di piccoli angoli (per questi piccoli  angoli,  1%
e' uguale a 10 mrad). 
Se l'inclinazione e' espressa in percentuale, puo'  essere  calcolata
con la formula seguente: 
                             h1 - h2 
                            --------- x 100 
                                l 
dove: 
h1 e' l'altezza da terra, espressa in mm,  del  punto  caratteristico
suddetto, misurata su uno schermo verticale perpendicolare  al  piano
longitudinale  mediano  del  veicolo,   situato   ad   una   distanza
orizzontale 1; 
h2 e' l'altezza, espressa in mm, del centro di riferimento  da  terra
(considerato come origine nominale del punto caratteristico scelto in
h1); 
l e' la distanza, espressa in mm, tra  lo  schermo  e  il  centro  di
riferimento. 
I valori negativi indicano un'inclinazione del fascio verso il  basso
(vedi figura 1). 
I valori positivi indicano un'inclinazione verso l'alto. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
          Note 
          1. Il disegno illustra un veicolo della categoria M1, ma il 
            principio illustrato si applica anche ai veicoli di altra 
          categoria. 
                  2. Se il veicolo non e' provvisto di un sistema per 
                 regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante, la 
               variazione di quest'ultima e' identica alla variazione 
          d'inclinazione del veicolo stesso. 
 
3. CONDIZIONI DI MISURAZIONE 
 
3.1. Se si procede a un controllo visivo della forma prodotta dal 
fascio anabbagliante sullo schermo o se si usa un metodo 
fotometrico, le misurazioni vanno eseguite al buio (ad esempio: in 
un vano oscuro), con una superficie sufficiente per consentire la 
disposizione del veicolo e dello schermo come illustrato nella 
figura 1. I centri di riferimento dei proiettori devono trovarsi ad 
una distanza l dallo schermo di almeno 10 m. 
 
3.2. Il suolo sul quale vengono effettuate le misurazioni deve 
essere per quanto possibile piano ed orizzontale, ai fini della 
riproducibilita' delle misurazioni dell'inclinazione del fascio 
anabbagliante con un'approssimazione di +- 0,5 mrad (inclinazione 
dello +- 0,05%). 
 
3.3. Se si usa uno schermo, la sua marcatura, la sua posizione e il 
suo orientamento rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano 
del veicolo devono consentire la riproducibilita' della misurazione 
dell'inclinazione del fascio anabbagliante con un'approssimazione di 
+- 0,5 mrad (inclinazione dello +- 0,05%). 
 
3.4. Durante le misurazioni, la temperatura ambiente dev'essere 
compresa tra 10 e 30 oC. 
 
4. PREPARAZIONE DEL VEICOLO 
 
4.1. Le misurazioni vanno eseguite su un veicolo che abbia percorso 
una distanza tra 1 000 e 10 000 km, preferibilmente 5 000. 
 
4.2. I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione di pieno 
carico specificata dal costruttore del veicolo. Il veicolo deve 
essere completamente rifornito (carburante, acqua, olio) ed 
equipaggiato di tutti gli accessori e attrezzi specificati dal 
costruttore. 
 
Il serbatoio del carburante si considera completamente rifornito 
quando e' riempito almeno al 90% della capienza indicata nella 
scheda informativa il cui modello figura nell'allegato I della 
direttiva 70/156/CEE. 
 
4.3. Il veicolo deve avere il freno di stazionamento allentato e il 
cambio in folle. 
 
4.4. Il veicolo deve essere lasciato per almeno otto ore alla 
temperatura precisata al punto 3.4. 
 
4.5. Se si ricorre ad un metodo fotometrico o visivo, le misurazioni 
saranno agevolate se verranno installati sul veicolo in prova 
proiettori il cui fascio anabbagliante produca una linea di 
demarcazione ben netta. 
 
Sono consentiti altri accorgimenti per giungere ad una lettura piu' 
precisa (si puo', ad esempio, rimuovere il vetro del proiettore). 
 
5. PROCEDIMENTO DI PROVA 
 
5.1. Osservazioni generali 
 
Le variazioni di inclinazione del fascio anabbagliante o del 
veicolo, a seconda del metodo scelto, vanno misurate separatamente 
per ciascun lato del veicolo. I risultati ottenuti su entrambi i 
proiettori, destro e sinistro, in tutte le condizioni di carico 
specificate all'appendice 1, devono essere compresi entro i limiti 
fissati al punto 5.5. Il carico va applicato gradualmente, senza 
sottoporre il veicolo a scossoni eccessivi. 
 
5.2. Determinazione dell'inclinazione iniziale misurata 
 
Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di cui al punto 4 ed 
essere caricato come specificato nell'appendice 1 (prima condizione 
di carico per la categoria del veicolo). 
 
Prima di ciascuna misurazione, il veicolo viene fatto oscillare, 
come specificato al punto 5.4. 
 
Le misurazioni vanno effettuate tre volte. 
 
5.2.1. Se nessuno dei risultati delle misurazioni differisce di 
oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2%) dalla media aritmetica dei 
risultati, la media costituira' il risultato definitivo. 
 
5.2.2. Se per una qualsiasi misurazione, la differenza rispetto  alla
media aritmetica e' superiore a 2 mrad (inclinazione dello 0,2%), si 
esegue un'ulteriore serie di 10 misurazioni. La media aritmetica di 
queste 10 nuove misurazioni costituira' il risultato definitivo. 
 
5.3. Metodi di misurazione. 
 
Per misurare la variazione dell'inclinazione si possono applicare 
vari metodi, purche' le letture offrano un'approssimazione di +- 0,2 
mrad (inclinazione dello +- 0,02%). 
 
5.4. Trattamento del veicolo in ciascuna condizione di carico 
 
La sospensione del veicolo e qualsiasi altra parte che possa 
influire sull'inclinazione del fascio anabbagliante devono venire 
sollecitate secondo i metodi qui di seguito descritti. 
 
Tuttavia i servizi tecnici e i costruttori possono concordare altri 
metodi (su base sperimentale o di calcolo), in particolare quando la 
prova presenta speciali difficolta' purche' tali calcoli siano 
manifestamente validi. 
 
5.4.1. Veicoli della categoria M1 con sospensione tradizionale 
 
Con il veicolo sul posto di misurazione e, se necessario, con le 
ruote su piattaforme oscillanti (che si devono usare soltanto se la 
loro assenza rischia di limitare il movimento della sospensione, 
influenzando quindi i risultati delle misurazioni), il veicolo viene 
fatto oscillare in modo continuo per almeno tre cicli completi; 
ciascun ciclo consiste nel premere dapprima sull'estremita' 
posteriore, quindi su quella anteriore del veicolo. 
 
La sequenza di oscillamento termina quando viene ultimato un ciclo. 
Prima di prendere le misure, aspettare che il veicolo giunga 
spontaneamente in posizione di stasi. 
 
Invece di usare piattaforme oscillanti, si puo' ottenere lo stesso 
effetto muovendo il veicolo avanti e indietro, facendo compiere alle 
ruote almeno un intero giro. 
 
5.4.2. Veicoli delle categorie M2 M3 ed N con sospensione 
tradizionale 
 
5.4.2.1. Se non si puo' applicare il procedimento prescritto per i 
veicoli della categoria M1 di cui al punto 5.4.1, si puo' seguire il 
procedimento descritto ai punti 5.4.2.2. oppure 5.4.2.3. 
 
5.4.2.2. Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote 
appoggiate al suolo, fa oscillare il veicolo variando a tratti il 
carico. 
 
5.4.2.3. Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote a terra 
sollecitare, servendosi di un vibratore, la sospensione del veicolo 
e tutte le altri parti che possono influire sull'inclinazione del 
fascio anabbagliante. Il vibratore puo' essere una piattaforma 
vibrante sulla quale poggiano le ruote. 
 
5.4.3. Veicoli con sospensione non tradizionale, che richiede il 
funzionamento del motore 
 
Prima di prendere qualsiasi misura aspettare che l'assetto del 
veicolo si sia stabilizzato con il motore in funzione. 
 
5.5. Misurazioni 
 
La variazione dell'inclinazione del fascio anabbagliante si 
determina per ciascuna delle varie condizioni di carico rispetto 
all'inclinazione iniziale determinata in conformita' del punto 5.2. 
 
Se il veicolo e' dotato di un dispositivo manuale per la regolazione 
dei proiettori, detto dispositivo viene registrato nelle posizioni 
di carico (in conformita' dell'appendice 1). 
 
5.5.1. In un primo tempo, viene effettuata una singola misurazione 
per ciascuna condizione di carico. Se, per tutte le condizioni di 
carico, la variazione dell'inclinazione resta entro i limiti 
calcolati (ad esempio entro la differenza tra l'inclinazione 
iniziale indicata e i limiti inferiore e superiore specificati per 
l'omologazione) con un margine di sicurezza di 4 mrad (inclinazione 
dello 0,4%), si ha conformita'. 
 
5.5.2. Se il o i risultati di ciascuna misurazione non rispettano il 
margine di sicurezza indicato al punto 5.5.1 o superano i valori 
limite, si eseguono altre tre misurazioni in condizioni di carico 
corrispondenti al o ai risultati in questione, come specificato al 
punto 5.5.3. 
 
5.5.3. Per ciascuna delle condizioni di carico di cui sopra vale 
quanto segue. 
 
5.5.3.1. Se nessuno dei tre risultati della misurazione si discosta 
di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2%) dalla media aritmetica dei 
risultati, questa media costituira' il risultato definitivo. 
 
5.5.3.2. Se il risultato di una qualsiasi misurazione si discosta di 
oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2%) dalla media aritmetica dei 
risultati, si esegue un'ulteriore serie di 10 misurazioni, la cui 
media aritmetica costituira' il risultato definitivo. 
 
5.5.3.3. Nel caso di veicolo dotato di un sistema automatico per 
regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante con un proprio 
ciclo di isteresi, si assumeranno come valori significativi le medie 
dei risultati ottenuti sulle parti alta e bassa del ciclo di 
isteresi. 
 
Tutte queste misurazioni vengono effettuate in conformita' dei 
precedenti paragrafi 5.5.3.1 e 5.5.3.2. 
 
5.5.4. Se, in tutte le condizioni di carico, la variazione tra 
l'inclinazione iniziale misurata determinata in conformita' al punto 
5.2 e l'inclinazione misurata in ciascuna condizione di carico e' 
inferiore ai valori calcolati al punto 5.5.1. (senza margine di 
sicurezza), si ha conformita'. 
 
5.5.5. Se viene superato soltanto un limite calcolato, superiore o 
inferiore, della variazione, il costruttore potra' scegliere, entro 
i limiti specificati per l'omologazione, un valore differente per 
l'inclinazione iniziale indicata. 
 
                             Appendice 6 
 
MARCATURA DELL'INCLINAZIONE INIZIALE INDICATA DI CUI AL PUNTO 4.2.6.1
                           DELL'ALLEGATO 1 
 
Esempio 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
Il formato del simbolo e dei caratteri e' lasciato a discrezione  del
costruttore. 
 
                             Appendice 7 
 
       COMANDO DEL DISPOSITIVO DI ORIENTAMENTO DEI PROIETTORI 
              DI CUI AL PUNTO 4.2.6.2.2 DELL'ALLEGATO 1 
 
1. PRESCRIZIONI 
1.1. L'inclinazione verso il  basso  del  fascio  anabbagliante  deve
essere ottenuta, in ogni caso, con uno dei sistemi seguenti: 
  a) spostamento del comando verso il basso o verso sinistra, 
  b) rotazione del comando in senso antiorario, 
  c) pressione del comando (sistema e trazione e pressione). 
Qualora il sistema di regolazione sia costituito  da  piu'  pulsanti,
quello che aziona l'inclinazione massima verso il basso deve trovarsi
a sinistra o sotto il pulsante o i pulsanti corrispondenti alle altre
posizioni di inclinazione del fascio anabbagliante. 
Un comando a rotazione che si veda di spigolo o di cui  sia  visibile
soltanto il bordo, dovrebbe funzionare come un comando  del  tipo  a)
oppure c). 
1.1.1. Questo comando deve essere provvisto di simboli che  indichino
chiaramente i movimenti corrispondenti  all'inclinazione  del  fascio
anabbagliante verso il basso e verso l'alto. 
1.2.  La  posizione  "0"  corrisponde  all'inclinazione  iniziale  in
conformita' del punto 4.2.6.1. dell'allegato 1. 
1.3. La  posizione  "0"  che,  in  conformita'  del  punto  4.2.6.2.2
dell'allegato 1, deve essere  una  "posizione  di  stasi",  non  deve
necessariamente trovarsi al termine della scala. 
1.4. I contrassegni usati sul comando devono essere illustrati  nelle
istruzioni di uso e manutenzione. 
1.5. Per  l'identificazione  dei  comandi  sono  ammessi  soltanto  i
simboli seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Possono essere utilizzati simboli con 4 raggi anziche' 5. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico