Art. 10. 1. All'art. 9, comma 3, della legge, ogni riferimento a gruppo di candidati e' esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.
Nota all'art. 10: - L'art. 9, comma 3, della citata legge n. 81/1993 risulta cosi' formulato: "3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 .. sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi ottenuti si scelgono i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti".