Art. 10.
  1. All'art. 9, comma 3, della legge, ogni riferimento a  gruppo  di
candidati e' esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.
 
          Nota all'art. 10:
             -  L'art.  9,  comma  3,  della  citata legge n. 81/1993
          risulta cosi' formulato: "3. Per l'assegnazione dei seggi a
          ciascun gruppo di candidati collegati, si divide  la  cifra
          elettorale   conseguita  da  ciascun  gruppo  di  candidati
          successivamente per 1, 2, 3, 4 .. sino  a  concorrenza  del
          numero  di  consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti
          cosi ottenuti si scelgono i piu' alti, in numero  eguale  a
          quello  dei  consiglieri  da  eleggere, disponendoli in una
          graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono
          assegnati tanti rappresentanti quanti sono i  quozienti  ad
          esso  appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di
          quoziente, nelle cifre  intere  e  decimali,  il  posto  e'
          attribuito  al  gruppo  di  candidati  che  ha  ottenuto la
          maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima,  per
          sorteggio.  Se  ad  un gruppo spettano piu' posti di quanti
          sono i suoi candidati, i posti eccedenti  sono  distribuiti
          tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti".