Art. 12.
  1.  La  elezione  del  presidente  del  consiglio  circoscrizionale
avviene,  a suffragio indiretto, a norma dell'art. 13, comma 5, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
  2. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le
elezioni  dei  consigli  circoscrizionali  sono  disciplinate   dalle
disposizioni di cui all'art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge.
 
          Note all'art. 12:
             -  Il  testo  dell'art.  13,  comma  5,  della  legge n.
          142/1990  (Ordinamento  delle  autonomie  locali)   e'   il
          seguente:  "5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo
          seno un presidente".
             - Il testo dei commi 1, 2 e 8  dell'art.  7  della  gia'
          citata legge n. 81/1993 e' il seguente:
             "1.  Le  liste  per  l'elezione  del  consiglio comunale
          devono comprendere un numero di candidati non superiore  al
          numero  dei  consiglieri da eleggere e non inferiore ai due
          terzi, con arrotondamento all'unita' superiore  qualora  il
          numero  dei consiglieri da comprendere nella lista contenga
          una  cifra  decimale  superiore  a  50.  Nelle  liste   dei
          candidati  nessuno  dei  due  sessi  puo' essere, di norma,
          rappresentato in misura superiore ai due terzi.
             2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma
          3 dell'art. 6, tracciando un segno sul  contrassegno  della
          lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un
          voto  di  preferenza  per  un  candidato della lista da lui
          votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga  posta  a
          fianco del contrassegno.
             3.-7. (Omissis).
             8.  Compiute  le  operazioni  di  cui  al  comma  7 sono
          proclamati  eletti  consiglieri  comunali  i  candidati  di
          ciascuna  lista  secondo  l'ordine  delle  rispettive cifre
          individuali. In caso di parita' di cifra individuale,  sono
          proclamati  eletti i candidati che precedono nell'ordine di
          lista".
             - Per il testo del comma  4  dell'art.  7  della  citata
          legge n.  81/1993 si veda la precedente nota all'art. 9.