Art. 12. 1. La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell'art. 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 13, comma 5, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: "5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente". - Il testo dei commi 1, 2 e 8 dell'art. 7 della gia' citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere, di norma, rappresentato in misura superiore ai due terzi. 2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 3.-7. (Omissis). 8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista". - Per il testo del comma 4 dell'art. 7 della citata legge n. 81/1993 si veda la precedente nota all'art. 9.