Art. 13.
  1.  Le  operazioni  di  spoglio  delle  schede  presso  gli  uffici
elettorali  di  sezione  hanno  inizio  subito dopo la chiusura della
votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste
dall'art. 53 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
  2.  Le  operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore
dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola  elezione,  ed  entro  24
ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.
 
          Nota all'art. 13:
             -  L'art.  53  del  testo  unico approvato con D.P.R. 16
          maggio 1960, n. 570, e' cosi' formulato:
             "Art.  53.  -  Decorsa  l'ora   prevista   dall'articolo
          precedente  come  termine  per  la votazione e sgombrato il
          tavolo delle carte e degli oggetti  non  necessari  per  lo
          scrutinio, il presidente:
              1) dichiara chiusa la votazione;
              2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista
          autenticata   dalla  commissione  elettorale  circondariale
          nonche' da quella di cui  agli  articoli  43  e  44  e  dai
          tagliandi dei certificati elettorali.
             Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono
          essere  vidimate  in ciascun foglio dal presidente e da due
          scrutatori e chiuse in  piego  sigillato,  insieme  con  il
          plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta'
          a  qualunque  elettore presente di apporre la propria firma
          sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al  pre-
          tore del circondario che ne rilascia ricevuta;
              3)  estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o
          nell'apposita  cassetta  e  riscontra  se,  calcolati  come
          votanti  gli  elettori che dopo aver ricevuto la scheda non
          l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata  una  senza  il
          bollo  o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero
          degli elettori iscritti che non hanno votato.  Tali schede,
          nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato  al  presidente
          dal  sindaco,  vengono,  con le stesse norme indicate al n.
          2, rimesse al pretore del circondario.
             Queste operazioni  devono  essere  eseguite  nell'ordine
          indicato;  del  compimento  e  del risultato di ciascuna di
          esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si
          prendera' anche nota di tutti i reclami  presentati,  delle
          proteste fatte e delle decisioni prese".