Art. 2.
  1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda  i
requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e
di  lista,  le  candidature e le liste possono essere contraddistinte
con la denominazione ed il simbolo di  un  partito  o  di  un  gruppo
politico  che  abbia  avuto eletto un proprio rappresentante anche in
una sola delle  due  Camere  o  nel  Parlamento  europeo  o  che  sia
costituito  in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere
nella  legislatura  in  corso  alla  data  di  indizione  dei  comizi
elettorali,  ovvero,  in  caso  di  contemporaneo  svolgimento  delle
elezioni  politiche  con  quelle  provinciali   e   comunali,   nella
legislatura  precedente  a  quella  per  la  quale  vengono svolte le
elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della
candidatura,  o  della  lista  sia  allegata,  oltre  alla   restante
documentazione,  una  dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal
segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari
regionali o provinciali di essi, che tali risultino per  attestazione
dei   rispettivi   presidenti   o   segretari   nazionali  ovvero  da
rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da
notaio, attestante che le liste o le candidature sono  presentate  in
nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
 
          Note all'art. 2:
             -  Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 81/1993 e'
          il seguente:
             "Art.  3  (Sottoscrizione  delle   liste).   -   1.   La
          dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al
          consiglio  comunale  e  delle  collegate  candidature  alla
          carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
               a) da non meno  di  2.000  e  da  non  piu'  di  3.000
          elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione
          di abitanti;
               b)  da  non  meno  di  1.000  e  da  non piu' di 2.000
          elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed
          un milione di abitanti;
               c) da non meno di 700 e da non piu' di 2.000  elettori
          nei  comuni  con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000
          abitanti;
               d) da non meno di 400 e da non piu' di 1.500  elettori
          nei  comuni  con  popolazione compresa tra 40.001 e 100.000
          abitanti;
               e) da non meno di 250 e da non piu'  di  800  elettori
          nei  comuni  con  popolazione  compresa tra 20.001 e 40.000
          abitanti;
               f) da non meno di 200 e da non piu'  di  500  elettori
          nei  comuni  con  popolazione  compresa tra 10.001 e 20.000
          abitanti;
               g) da non meno di 80 e da non piu' di 250 elettori nei
          comuni  con  popolazione  compresa  tra  5.001   e   10.000
          abitanti;
               h) da non meno di 40 e da non piu' di 100 elettori nei
          comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
               i)  da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei
          comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
             2.   Nessuna   sottoscrizione   e'   richiesta   per  la
          dichiarazione di presentazione delle liste nei  comuni  con
          popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
             3.  All'atto  della  presentazione  della lista, ciascun
          candidato alla carica di sindaco  deve  dichiarare  di  non
          aver accettato la candidatura in altro comune.
             4.  Per  la  raccolta  delle sottoscrizioni si applicano
          anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art.
          20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme
          per l'elezione della Camera  dei  deputati,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
          361,  e  successive  modificazioni.  Sono   competenti   ad
          eseguire  le  autenticazioni  delle firme di sottoscrizione
          delle liste, oltre ai soggetti di  cui  all'art.  14  della
          legge  21  marzo  1990,  n.    53,  i  giudici  di pace e i
          segretari giudiziari.
             5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28  e  32  del
          testo  unico  delle  leggi per la composizione e l'elezione
          degli organi delle amministrazioni comunali, approvato  con
          decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
          570, e successive modificazioni, con la lista di  candidati
          al  consiglio comunale deve essere anche presentato il nome
          e cognome  del  candidato  alla  carica  di  sindaco  e  il
          programma  amministrativo  da  affiggere all'albo pretorio.
          Nei comuni con popolazione superiore a quelle dei comuni di
          cui all'art. 5, piu' liste  possono  presentare  lo  stesso
          candidato  alla  carica  di sindaco.   In tal caso le liste
          debbono presentare il medesimo programma  amministrativo  e
          si considerano fra di loro collegate.
             6.  La  lettera  b)  del  primo  comma  dell'art.  1 del
          decreto-legge  3  maggio  1976,  n.  161,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio 1976, n. 240, come
          modificata dall'art. 12, comma  3,  della  legge  21  marzo
          1990, n. 53, e' abrogata".