Art. 4.
  1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni  dei
consigli  comunali  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 15.000
abitanti,  l'ufficio  elettorale  centrale  e,  rispettivamente,   la
commissione  elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima
votazione sia in sede di eventuale  ballottaggio,  al  sorteggio  dei
nominativi  dei candidati alla carica di presidente della provincia o
alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di  gruppo
o di lista appositamente convocati.
  2.  Sul  manifesto  dei  candidati  e  sulle  schede di votazione i
nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia  o
alla  carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal
sorteggio, con a fianco i  contrassegni  dei  gruppi  o  delle  liste
riprodotti  secondo  l'ordine  risultato  dal  sorteggio effettuato a
norma delle vigenti disposizioni.