Art. 6.
  1.  Qualora  l'elettore  abbia  tracciato  un  segno  sia   su   un
contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di
sindaco  collegato  alla lista votata, il voto si intende validamente
espresso.
  2.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000   abitanti,
l'indicazione  di  voto  apposta  sul  nominativo  del candidato alla
carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo  stesso
vale,  ai  sensi  dell'art.  5, comma 6, della legge, anche come voto
alla lista collegata.
  3.  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000   abitanti,
l'indicazione  di  voto  apposta  sul  nominativo  del candidato alla
carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo  stesso
vale   solo   come   voto  per  il  candidato  stesso,  esclusa  ogni
attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.
  4. Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore puo'  esprimere  il
proprio  voto  unicamente  sul simbolo posto alla sinistra dell'unico
candidato alla carica di consigliere ovvero sul  simbolo  posto  alla
sinistra  di  uno  dei  candidati  alla  carica  stessa, collegati al
candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso  si
intende  attribuito  sia  al  candidato  alla  carica  di consigliere
provinciale corrispondente al contrassegno votato  sia  al  candidato
alla carica di presidente della provincia.
 
          Nota all'art. 6:
             - Per il testo del comma 6 dell'art. 5 della sopracitata
          legge n.  81/1993 su veda la precedente nota all'art. 3.