Art. 7. 1. Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 6 e del comma 8 dell'art. 8 della legge, il prefetto, con proprio decreto, sospende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' notificato al sindaco, il quale ne da' immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Note all'art. 7: - Per il testo del comma 6 dell'art. 6 della sopracitata legge n. 81/1993 si veda la precedente nota all'art. 1. - Per il testo del comma 8 dell'art. 8 della citata legge n. 81/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.