Art. 7.
  1. Nelle ipotesi di cui al comma  6  dell'art.  6  e  del  comma  8
dell'art.  8  della legge, il prefetto, con proprio decreto, sospende
il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa  la  data  della
nuova  votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo
giorno dal verificarsi dell'evento.
  2. Il decreto di cui al comma 1 e' notificato al sindaco, il  quale
ne da' immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi
nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
 
          Note all'art. 7:
             - Per il testo del comma 6 dell'art. 6 della sopracitata
          legge n.  81/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.
             -  Per  il  testo  del  comma 8 dell'art. 8 della citata
          legge n.  81/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.