IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   dettare
disposizioni  concernenti le persone detenute affette da infezione da
HIV ed i tossicodipendenti, nonche' di introdurre talune modifiche al
testo unico sulle tossicodipendenze;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della sanita' e per gli
affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente:
  "Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). - 1. Non puo' essere
mantenuta  la  custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia
affetto  da  infezione  da  HIV   e   ricorra   una   situazione   di
incompatibilita'  con  lo  stato  di  detenzione.  L'incompatibilita'
sussiste, ed e' dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o
di grave deficienza immunitaria; negli altri casi  l'incompatibilita'
per  infezione  da  HIV  e'  valutata  dal  giudice tenendo conto del
periodo residuo di custodia  cautelare  e  degli  effetti  che  sulla
pericolosita'  del  detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche.
La richiesta di accertamento dello  stato  di  incompatibilita'  puo'
essere   fatta  dall'imputato,  dal  suo  difensore  o  dal  servizio
sanitario penitenziario. Nei  casi  di  incompatibilita'  il  giudice
dispone   la  revoca  della  misura  cautelare,  ovvero  gli  arresti
domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.
  2. Con decreto emanato dai Ministri della sanita'  e  di  grazia  e
giustizia  sono  definiti  i  casi  di  AIDS  conclamata  e  di grave
deficienza  immunitaria;  sono  altresi'   stabilite   le   procedure
diagnostiche  e  medico  legali  per  accertare  l'affezione  da HIV,
nonche' il grado di deficienza immunitaria rilevante  ai  fini  della
situazione di incompatibilita' valutabile dal giudice.
  3.   Quando   ricorrono   esigenze   diagnostiche   per   accertare
incompatibilita' con lo stato di detenzione ovvero, al di  fuori  dei
casi  di  cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti
l'infezione da HIV e sempre che  tali  esigenze  non  possano  essere
soddisfatte  nell'ambito  penitenziario,  il giudice puo' disporre il
ricovero provvisorio  in  idonea  struttura  del  Servizio  sanitario
nazionale   per  il  tempo  necessario,  adottando,  ove  occorra,  i
provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di  fuga.    Cessate  le
esigenze  di  ricovero,  il  giudice  dispone  a norma del comma 1 se
risulta  accertata  l'incompatibilita',  altrimenti   ripristina   la
custodia  cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo
299. Se dispone gli arresti domiciliari,  l'esecuzione  della  misura
avviene  presso  l'abitazione  dell'imputato  o  presso una residenza
collettiva o casa alloggio di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 5 giugno 1990, n. 135.".
  2.  Il  decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286- bis del codice
di procedura penale e' emanato  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.