Art. 11. 
  1.  All'articolo  129  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui  al
comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, che provvede  a  trasmettere  la
domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale  del  demanio
entro  sessanta  giorni,  corredandola  con  il  proprio  parere.  Il
Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni
dalla data di  ricezione.  Trascorso  inutilmente  tale  termine,  il
Ministro per gli affari sociali puo' chiedere che  la  questione  sia
iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri".