Art. 2.
  1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale e'  aggiunto
il seguente numero:
   "3)  se  deve  aver  luogo  nei  confronti  di  persona affetta da
infezione da HIV  nei  casi  di  incompatibilita'  con  lo  stato  di
detenzione  ai  sensi  dell'articolo 286- bis, comma 1, del codice di
procedura penale".