Art. 6.
  1. Il comma 1 dell'articolo 90  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
  " 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva  non
superiore  a  quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per
reati commessi in relazione al proprio  stato  di  tossicodipendente,
ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della
durata  di quattro anni, il tribunale di sorveglianza puo' sospendere
l'esecuzione della pena  per  cinque  anni  qualora  accerti  che  la
persona  si  e'  sottoposta  o ha in corso un programma terapeutico e
socioriabilitativo. La stessa disposizione si  applica  per  i  reati
previsti   dall'articolo  73,  comma  5,  quando  le  pene  detentive
comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare,
non superano i quattro anni".