Art. 7.
  1. Nell'articolo 94, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "Se la pena  detentiva,
inflitta  nel limite di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "Se
la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni  o  ancora  da
scontare nella stessa misura".