Art. 8. 
  1. Ai fini di una piu' corretta predisposizione  progettuale  delle
iniziative,  nonche'  della  verifica  dell'attuazione  dei  progetti
finanziati  ai  sensi  del  testo  unico   sulle   tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo  operativo  composto
da tredici esperti, di cui sette in rappresentanza,  rispettivamente,
delle  Amministrazioni  del  tesoro,  dell'interno,   di   grazia   e
giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della  sanita'  e
del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il
personale   con   qualifica   dirigenziale,   da    cinque    esperti
particolarmente competenti nel  settore  della  prevenzione  e  delle
verifiche di efficienza e di efficacia e da un  rappresentante  delle
associazioni delle famiglie.  I  membri  del  nucleo  operativo  sono
rinnovati ogni anno per  un  terzo  a  decorrere  dallo  scadere  del
secondo anno. Non si puo' far parte del nucleo operativo per piu'  di
cinque anni. 
  2. I  componenti  del  nucleo  operativo  in  rappresentanza  delle
amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri  interessati,  e
sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli  articoli
58 e 59 del testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  I  rimanenti
componenti  del  nucleo  operativo  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  ovvero  collocati  fuori  ruolo  se
appartenenti all'amministrazione dello Stato. 
  3. Il  nucleo  operativo,  nell'espletamento  dei  propri  compiti,
collabora  -  se  richiesto  -  alla  predisposizione  dei   progetti
esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo  9  e,
comunque,  acquisisce  le  necessarie  informazioni  sulle  attivita'
svolte dalle  amministrazioni  statali,  dalle  regioni,  dai  comuni
interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che  sono  tenuti  a
fornirle. I componenti  del  nucleo  operativo  possono  accedere  ai
luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato  di
realizzazione e di effettuare ogni altra  rilevazione  utile  per  la
verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti,  e  della  loro
efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della  qualita'
delle iniziative da realizzare nell'ambito della  prevenzione  e  del
recupero. 
  4. L'onere per il funzionamento del  nucleo  operativo  di  cui  al
comma 1 e' valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal  1993,
cui si provvede a carico del Fondo nazionale  di  intervento  per  la
lotta alla droga di cui all'articolo 9,  comma  1.  Il  Ministro  del
tesoro provvede, con propri decreti, alle  occorrenti  variazioni  di
bilancio.