Art. 9. 
  1. Ai  fini  del  coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonche' delle
attivita' finalizzate alla erogazione  dei  contributi  di  cui  agli
articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
-  Dipartimento  per  gli  affari  sociali  il  "Fondo  nazionale  di
intervento per la lotta alla droga".  A  tal  fine  gli  stanziamenti
iscritti al capitolo 4283 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, come indicati alla tabella C  allegata  alla  legge  23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli  anni  medesimi  nello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere  finanziati,
previa presentazione di studi di fattibilita' indicanti i  tempi,  le
modalita' e gli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire,  progetti
mirati  alla  prevenzione  ed  al  recupero  dalle  tossicodipendenze
elaborati da: 
    a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,  della  difesa,
della pubblica istruzione, della sanita',  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per  gli  affari
sociali, nella misura complessivamente non  superiore  al  25%  dello
stanziamento  totale  del  Fondo.  Detti  progetti   debbono   essere
finalizzati alla formazione del personale nel settore  specifico,  ad
iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove
metodologie per il miglioramento dei servizi, alla  razionalizzazione
dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei  progetti
realizzati; 
    b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione
di tale fenomeno. Al  finanziamento  dei  progetti  possono  accedere
prioritariamente i comuni del  Mezzogiorno  e  quelli  che  intendono
attivare  servizi  sperimentali  di  prevenzione   e   recupero   sul
territorio,  con  particolare  riferimento   ai   centri   di   prima
accoglienza ed alle "unita' da strada" finalizzati alla riduzione del
rischio. Per i finanziamenti di tali progetti e' destinato il 47% del
totale degli stanziamenti previsti; 
    c) enti, organizzazioni di volontariato,  cooperative  e  privati
che  operino  senza  scopi  di  lucro,  iscritti  agli  albi  di  cui
all'articolo 115 del sopra citato testo unico,  ovvero,  in  caso  di
mancata  istituzione  dell'albo  e  nelle  more  della  registrazione
temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unita' sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere
attivita' di recupero e reinserimento  sociale  e  professionale  dei
tossicodipendenti.  Per  il  finanziamento  di  tali  iniziative   e'
destinata una  quota  pari  al  25%  del  totale  degli  stanziamenti
previsti per il Fondo nazionale  di  intervento  per  la  lotta  alla
droga; 
    d) regioni  per  la  formazione  integrata  degli  operatori  dei
servizi pubblici e  privati  convenzionati  per  l'assistenza  socio-
sanitaria   alle   tossicodipendenze,   anche   con   riguardo   alle
problematiche  derivanti   dal   trattamento   di   tossicodipendenti
sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative  e'  destinata
una quota pari al 3% del totale degli stanziamenti  previsti  per  il
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 
  3. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il
coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione  e  recupero   delle
tossicodipendenze - istituito per le finalita' di cui al  comma  1  -
dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132  e  134  del  testo
unico precitato, provvede la commissione  di  cui  all'articolo  127,
comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati
ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione  e'  integrata
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  dell'interno,  della
sanita', di  grazia  e  giustizia,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, della pubblica istruzione  e  del  tesoro,  nonche'  da  tre
rappresentanti   delle   regioni    e    dei    comuni,    designati,
rispettivamente, dalla conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e
dall'ANCI. Ai componenti della  commissione  e'  dovuto  un  compenso
nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro  per  gli  affari
sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  4. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2  e'  disposta  con
decreto del Ministro per  gli  affari  sociali  sentito  il  Comitato
nazionale  di  coordinamento   per   l'azione   antidroga,   di   cui
all'articolo 1 del predetto testo unico. 
  5. Al finanziamento dei progetti presentati  dai  soggetti  di  cui
alle lettere b) e c) del comma 2 si  provvede  mediante  aperture  di
credito  intestate,  rispettivamente,  al  sindaco  o  al  presidente
dell'ente locale interessato ed  al  prefetto  nella  cui  competenza
territoriale  ricadano  gli  interventi  oggetto  del   finanziamento
stesso, in qualita' di funzionari delegati. 
  6. Il funzionario delegato puo' disporre una anticipazione fino  al
20% dell'importo del finanziamento assentito. I successivi  pagamenti
sono disposti sulla base degli stati di avanzamento della  esecuzione
dei singoli progetti regolarmente documentati. 
  7. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle  somme  erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6  sono  effettuati
dalle  ragionerie  provinciali  dello  Stato  e   dalle   delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le modalita'  stabilite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro  per  gli  affari  sociali,  da
emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  8.  All'articolo  100,  comma  5,  del  citato  testo  unico  sulle
tossicodipendenze sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
nonche' della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento
per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti". 
  9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8,  e'  fatto
obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione  annuale
sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalita' di cui  al
comma 2, lettera d), e sugli specifici risultati conseguiti. 
  10. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per
gli affari sociali, deve  contenere  una  dettagliata  analisi  delle
attivita'  relative  all'erogazione  dei  contributi   indicati   nel
presente articolo. 
  11. E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  in  contrasto  con  il
presente articolo.