Art. 5.
  1.  Il  comma  1  dell'art.  8  della legge 19 ottobre 1984, n. 748
"Nuove  norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal
seguente:
  "1. Concimi C.E.E.
  L'indicazione di 'Concime CEE' puo' essere usata unicamente per i
concimi  appartenenti ad uno dei "TIPI" di cui all'allegato 1 A della
presente legge.
  Alle  modifiche  dell'allegato  1  A si provvedera' con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.".