Art. 5. 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente: "1. Concimi C.E.E. L'indicazione di 'Concime CEE' puo' essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei "TIPI" di cui all'allegato 1 A della presente legge. Alle modifiche dell'allegato 1 A si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.".