Art. 2 
 
  1.  Gli  importi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
pecuniarie previste dall'articolo 1 e dalle leggi 29 luglio 1981,  n.
406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono  versati  all'Ente  nazionale  di
previdenza  e  assistenza  per  i  pittori  e  scultori,   musicisti,
scrittori e autori drammatici. 
 
          Note all'art. 2:
             - La legge n.  406/1981  reca:  "Misure  urgenti  contro
          l'abusiva    duplicazione,    riproduzione,   importazione,
          distribuzione  e  vendita  di  prodotti   fonografici   non
          autorizzati".
             -  La  legge  n.  400/1985  reca:  "Norme  in materia di
          abusiva    duplicazione,    riproduzione,     importazione,
          distribuzione   e   vendita,   proiezione   in  pubblico  e
          trasmissione di opere cinematografiche".