Art. 2 1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.
Note all'art. 2: - La legge n. 406/1981 reca: "Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati". - La legge n. 400/1985 reca: "Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche".