Art. 10.
                    Prove di esame - Valutazioni
  1.  Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche,
ed in una prova orale.
  2. Gli argomenti che formano oggetto  delle  prove  di  esame  sono
indicati nel successivo art. 18.
  3.  La  valutazione  delle prove viene effettuata dalla commissione
esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100  punti,  dei
quali  20  sono assegnati a ciascuna delle prove scritte e/o scritto-
grafiche e 60 alla prova orale.
  4. Sono  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i  candidati  che
conseguono  una  valutazione  di almeno 12/20 in ciascuna delle prove
scritte e/o scritto-grafiche.
  5.  L'abilitazione  all'esercizio  della  libera   professione   e'
conseguita  solo  da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova
orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60.
  6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che  conseguono
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
agrario e' costituita dalla  somma  delle  votazioni  ottenute  nelle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  e  nella  prova  orale,  ed e'
espressa in centesimi.