Art. 10. Prove di esame - Valutazioni 1. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche, ed in una prova orale. 2. Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo art. 18. 3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte e/o scritto- grafiche e 60 alla prova orale. 4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte e/o scritto-grafiche. 5. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60. 6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e' costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte e/o scritto-grafiche e nella prova orale, ed e' espressa in centesimi.