Art. 11.
                  Svolgimento delle prove di esame
  1.  Il  tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte  e/o  scritto-grafiche   viene   indicato   nelle   ordinanze
ministeriali,  con  le  quali  sono  annualmente  indette le relative
sessioni d'esame.
  2. I temi, unici per ciascuna prova, vengono inviati dal  Ministero
della pubblica istruzione.
  3.  La  valutazione  degli  elaborati  ha  inizio il giorno feriale
successivo al termine della seconda prova scritta e/o scritto-grafica
e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati  giornalmente
non meno di 10 elaborati.
  4.   Per   lo  svolgimento  delle  prove  orali  vengono  convocati
giornalmente non meno di 5 candidati in almeno 4 sedute  settimanali,
esclusi i giorni festivi.
  5.  L'elenco  e  le  votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati,  entro  il  giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto  sede
degli  esami  ed  inoltrato  per conoscenza ai competenti collegi dei
periti Agrari, ai quali  spetta,  in  ogni  caso,  di  effettuare  al
riguardo eventuali comunicazioni individuali.
  6.  Le  prove  orali  sono  pubbliche  ed hanno inizio non oltre il
quindicesimo giorno dall'affissione dell'elenco di cui  al  paragrafo
precedente.
  7.  Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che
risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle  prove
scritte  e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di
esami.
  8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi  sottoposti
tempestivamente  alla  valutazione  discrezionale  e definitiva della
commissione esaminatrice, non siano in grado di  sostenere  la  prova
orale  nel  giorno  stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati in altra data.
  9. La convocazione degli  anzidetti  candidati  deve  avvenire,  di
norma, nei giorni gia' stabiliti in calendario.
Al  riguardo  la  commissione  puo' eccezionalmente fissare - tenendo
presenti sia  le  esigenze  prospettate  dagli  interessati,  sia  le
necessita' di una conclusione in tempi ragionevoli del procedimento -
eventuali sedute supplementari.