Art. 12. Annullamento di prove di esami 1. Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. 2. Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 2 o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami. 3. Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale puo' anche disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di parte o di tutte le prove di esame, qualora emergano motivi di irregolarita' sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse. 4. I casi di frodi o di comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, vengono segnalati al competente collegio dei periti agrari per l'adozione dei provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale esclusione degli autori da una o piu' sessioni di esami.