Art. 12.
                   Annullamento di prove di esami
  1.  Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei
candidati dei requisiti prescritti  per  l'ammissione  agli  esami  e
vigilano sul regolare svolgimento delle prove.
  2.  Nei  casi  in  cui  venga accertata la mancanza o la irregolare
documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 2  o
nei  casi  in  cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle
norme relative ai doveri dei candidati durante lo  svolgimento  delle
prove,  le  commissioni  esaminatrici  dispongono  con  provvedimento
motivato l'annullamento delle prove e l'esclusione degli  interessati
dal proseguimento degli esami.
  3.  Dopo  la  chiusura  della  sessione  di  esame  tale  potere di
annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione,  il  quale
puo' anche disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di
parte  o  di  tutte  le  prove  di  esame, qualora emergano motivi di
irregolarita'   sostanziali   o   procedurali   verificatesi    nello
svolgimento delle stesse.
  4.  I casi di frodi o di comportamenti contrari alle norme relative
ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle  prove,  vengono
segnalati al competente collegio dei periti agrari per l'adozione dei
provvedimenti  di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale
esclusione degli autori da una o piu' sessioni di esami.