Art. 13.
            Pubblicazione dei risultati delle prove orali
  1.   La  valutazione  della  prova  orale  viene  deliberata  dalla
commissione  giudicatrice  per  ciascun  candidato  subito  dopo   la
conclusione del relativo esame.
  2.  I  risultati  delle  prove  orali vengono affissi al termine di
ciascuna seduta giornaliera.