Art. 14.
                       Candidati non abilitati
  1.  I candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli
dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli  esami,  debbono
ripetere,  qualora  si ripresentino ad una successiva sessione, tutte
le prove previste dal presente regolamento e  sono  tenuti  a  pagare
nuovamente  per  intero  la  tassa  ed  il  contributo  indicati  nel
precedente art.  5,  essendo  comunque  esclusa  la  possibilita'  di
chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli gia' versati.