Art. 14. Candidati non abilitati 1. I candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento e sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente art. 5, essendo comunque esclusa la possibilita' di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli gia' versati.