Art. 15. Adempimenti conclusivi 1. Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione di perito agrario, con l'indicazione del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e/o scritto-grafiche e nella prova orale. 2. Copie di tale elenco vengono affisse all'albo dell'istituto sede degli esami ed in quello dei competenti collegi dei periti agrari. 3. Gli atti relativi all'espletamento della sessione, dopo la sua chiusura, vengono consegnati dalla commissione esaminatrice all'istituto sede d'esame, presso il quale sono conservati a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 101 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. 4. Gli istituti di cui al precedente comma 3 provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario ai fini degli adempimenti di competenza.