Art. 15.
                       Adempimenti conclusivi
  1. Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come
conclusivo  delle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i
risultati  delle  prove  d'esame  e  redige  l'elenco  dei  candidati
dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione di perito
agrario, con l'indicazione del voto complessivo attribuito a ciascuno
di  essi  e  costituito  dalla  somma  dei voti riportati nelle prove
scritte e/o scritto-grafiche e nella prova orale.
  2. Copie di tale elenco vengono affisse all'albo dell'istituto sede
degli esami ed in quello dei competenti collegi dei periti agrari.
  3. Gli atti relativi all'espletamento della sessione, dopo  la  sua
chiusura,   vengono   consegnati   dalla   commissione   esaminatrice
all'istituto  sede  d'esame,  presso  il  quale  sono  conservati   a
disposizione  del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di
tempo previsti dal secondo e terzo  comma  dell'art.  101  del  regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653.
  4.   Gli   istituti   di  cui  al  precedente  comma  3  provvedono
tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica  istruzione
gli   elenchi  dei  candidati  che  hanno  conseguito  l'abilitazione
all'esercizio della libera professione  di  perito  agrario  ai  fini
degli adempimenti di competenza.