Art. 16. Diplomi e certificazioni 1. I diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati in unico esemplare dal preside dell'istituto tecnico statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato. 2. In caso di perdita del diploma originale puo' essere rilasciato dal preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformita' alla procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturita'. 3. I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside, solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione, da parte degli aventi diritto, dell'avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario e di L. 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente art. 1.