Art. 16.
                      Diplomi e certificazioni
  1.   I   diplomi   relativi   al   conseguimento  dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di perito agrario sono firmati
per il Ministro della  pubblica  istruzione  e  rilasciati  in  unico
esemplare  dal  preside dell'istituto tecnico statale presso il quale
hanno avuto luogo gli esami, su  modulo  fornito  dal  Provveditorato
generale dello Stato.
  2.  In caso di perdita del diploma originale puo' essere rilasciato
dal preside dell'istituto soltanto un certificato  sostitutivo  dello
stesso,   in   conformita'  alla  procedura  prevista  dalle  vigenti
disposizioni per i diplomi di maturita'.
  3. I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati
dallo stesso preside, solo previa presentazione di domanda  in  carta
legale   e   di   attestazione,   da   parte  degli  aventi  diritto,
dell'avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario
e di L. 10.000 a favore dell'istituto,  a  norma  dell'art.  8  della
legge  8  dicembre  1956,  n. 1378, e successive modificazioni, e del
precedente art. 1.