Art. 17. Liquidazione dei compensi ai commissari 1. Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti tecnici statali di cui al precedente art. 2, in conformita' di quanto previsto per gli esami di maturita' dall'art. 6 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383. 2. I fondi occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessita' e nel rispetto delle vigenti procedure di contabilita' dello Stato.