Art. 17.
               Liquidazione dei compensi ai commissari
  1.   Le   competenze  spettanti  ai  componenti  delle  commissioni
esaminatrici a norma dell'art. 5 della  legge  8  dicembre  1956,  n.
1378,  e  successive  modificazioni, vengono liquidate dagli istituti
tecnici statali di cui al precedente art. 2, in conformita' di quanto
previsto per gli esami di maturita' dall'art. 6 del decreto-legge  21
giugno  1980,  n.  267, convertito, con modificazioni, nella legge 23
luglio 1980, n. 383.
  2. I fondi  occorrenti  vengono  accreditati  dal  Ministero  della
pubblica  istruzione, a seconda delle necessita' e nel rispetto delle
vigenti procedure di contabilita' dello Stato.