Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso sia del diploma di maturita' tecnica agraria, conseguito presso un istituto tecnico statale o legalmente riconosciuto, sia, in conformita' alle direttive impartite dal Collegio nazionale dei periti agrari, di almeno uno dei requisiti prescritti dal comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, ossia il compimento di un periodo di pratica biennale ovvero lo svolgimento per almeno tre anni di attivita' tecnico agricola subordinata.