Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
  1.  Agli  esami  di  Stato  per  l'abilitazione all'esercizio della
libera  professione  di  perito  agrario  sono  ammessi  soltanto   i
candidati  che siano in possesso sia del diploma di maturita' tecnica
agraria, conseguito presso un istituto tecnico statale  o  legalmente
riconosciuto,  sia,  in  conformita'  alle  direttive  impartite  dal
Collegio nazionale dei periti agrari, di  almeno  uno  dei  requisiti
prescritti  dal comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n.
54, ossia il compimento di un periodo di pratica biennale  ovvero  lo
svolgimento  per  almeno  tre  anni  di  attivita'  tecnico  agricola
subordinata.