Art. 3. Domande di ammissione 1. Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 4, devono essere indirizzate all'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame, redatte in carta legale e, unitamente ai documenti di rito, inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al Collegio dei periti agrari indicato nel precedente art. 1. 2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. In via alternativa le domande, compilate secondo le modalita' previste dal paragrafo 1 del presente articolo, possono essere presentate a mano, nei termini indicati dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione d'esame, direttamente al Collegio dei periti agrari indicato nel precedente art. 1, che rilascera' apposita ricevuta. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.