Art. 3.
                        Domande di ammissione
  1.  Le  domande  di  ammissione  agli  esami,  compilate secondo le
modalita' stabilite dal successivo art. 4, devono essere  indirizzate
all'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame, redatte in
carta  legale  e,  unitamente  ai documenti di rito, inviate mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, entro  il  termine  stabilito
dall'ordinanza  ministeriale,  al Collegio dei periti agrari indicato
nel precedente art. 1.
  2. Le domande  si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  purche'
spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice  la  relativa
sessione  di esame. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante. In via  alternativa  le  domande,  compilate  secondo  le
modalita'  previste  dal  paragrafo  1 del presente articolo, possono
essere  presentate  a  mano,  nei  termini  indicati   dall'ordinanza
ministeriale che indice la sessione d'esame, direttamente al Collegio
dei  periti  agrari  indicato  nel  precedente art. 1, che rilascera'
apposita ricevuta.
  3. Non sono ammessi agli esami i candidati che  abbiano  spedito  o
presentato  la  domanda  con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali  risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
  4.  L'esclusione  puo'  avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.