Art. 6. Adempimenti dei collegi dei periti agrari 1. Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, i collegi dei periti agrari verificano la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmettono al Ministero della pubblica istruzione, ai fini di una sollecita determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare, un telegramma o un telefax con il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, facendolo seguire dall'elenco nominativo dei candidati stessi. 2. Le domande prodotte dai candidati, con allegata la relativa documentazione, e gli elenchi di cui al paragrafo precedente vengono consegnati dagli stessi collegi dei periti agrari ai rispettivi istituti tecnici statali sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalita' stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame. 3. A ciascuna domanda i competenti collegi allegheranno d'ufficio la certificazione, rilasciata con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo, attestante l'iscrizione dell'interessato al Registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o comunque l'assolvimento delle condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, asseverato con certificazione contributiva.