Art. 6.
              Adempimenti dei collegi dei periti agrari
  1.  Subito  dopo  il termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito dalla relativa ordinanza  ministeriale,  i  collegi
dei periti agrari verificano la regolarita' delle domande ricevute ed
utilmente   prodotte  e,  compiuto  ogni  opportuno  accertamento  di
competenza, trasmettono al Ministero della  pubblica  istruzione,  ai
fini  di  una  sollecita  determinazione del numero delle commissioni
esaminatrici da nominare, un telegramma o un telefax  con  il  numero
dei  candidati  ammessi  a  sostenere  gli  esami,  facendolo seguire
dall'elenco nominativo dei candidati stessi.
  2. Le domande prodotte dai  candidati,  con  allegata  la  relativa
documentazione,  e gli elenchi di cui al paragrafo precedente vengono
consegnati dagli stessi  collegi  dei  periti  agrari  ai  rispettivi
istituti  tecnici  statali  sedi degli esami, prima dell'insediamento
delle commissioni  esaminatrici  e  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.
  3.  A  ciascuna domanda i competenti collegi allegheranno d'ufficio
la  certificazione,  rilasciata  con   l'osservanza   delle   vigenti
disposizioni  sul  bollo, attestante l'iscrizione dell'interessato al
Registro dei  praticanti  e  l'avvenuto  compimento  del  biennio  di
pratica  o  comunque  l'assolvimento  delle  condizioni stabilite dal
comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54,  asseverato
con certificazione contributiva.