Art. 7. Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri. 2. Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario; b) professori universitari associati o fuori ruolo; c) presidi di ruolo degli istituti tecnici agrari. 3. Uno dei membri della commissione viene scelto tra i docenti laureati di ruolo di discipline agrarie, che insegnino o abbiano insegnato negli istituti tecnici agrari. 4. Gli altri tre componenti della commissione sono scelti tra periti agrari liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Collegio nazionale dei periti agrari, in numero corrispondente ai commissari da nominare. 5. Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo, viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.