Art. 7.
                      Commissioni esaminatrici
  1.  Le  commissioni  esaminatrici  sono  nominate  con  decreto del
Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal  presidente  e
da quattro membri.
  2. Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:
    a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario;
    b) professori universitari associati o fuori ruolo;
    c) presidi di ruolo degli istituti tecnici agrari.
  3.  Uno  dei  membri  della  commissione viene scelto tra i docenti
laureati di ruolo di discipline  agrarie,  che  insegnino  o  abbiano
insegnato negli istituti tecnici agrari.
  4.  Gli  altri  tre  componenti  della  commissione sono scelti tra
periti agrari liberi professionisti iscritti  all'albo  professionale
da  almeno  10 anni, nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal
Collegio nazionale dei periti agrari,  in  numero  corrispondente  ai
commissari da nominare.
  5.   Nelle   sedi   in  cui  l'ordinamento  italiano  riconosce  il
bilinguismo, viene assicurata una composizione della commissione tale
da consentire ai candidati lo svolgimento degli  esami  nella  lingua
materna.