Art. 8.
                            Sostituzioni
  1. Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il
Ministro  della  pubblica istruzione designa per ciascuna commissione
anche tre membri supplenti, di cui uno  scelto  nella  categoria  dei
docenti  delle  scuole  secondarie  e  due  dalle terne designate dal
Collegio nazionale dei periti agrari.
  2. In caso di assenza all'atto dell'insediamento della  commissione
o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente
dispone    con   proprio   provvedimento   la   relativa   definitiva
sostituzione, nominando il membro supplente scelto in via prioritaria
nella categoria corrispondente.
  3. Alla eventuale sostituzione  dei  presidenti  delle  commissioni
esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.
  4.  In  caso  di  accertata  urgenza  e  necessita'  ed  al fine di
assicurare il regolare svolgimento degli  esami,  il  Ministro  della
pubblica  istruzione  - ferma restando la scelta tra le categorie ivi
menzionate - puo'  disporre  deroghe  dal  possesso  degli  ulteriori
requisiti indicati nel precedente art. 7.