Art. 8. Sostituzioni 1. Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche tre membri supplenti, di cui uno scelto nella categoria dei docenti delle scuole secondarie e due dalle terne designate dal Collegio nazionale dei periti agrari. 2. In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione, nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente. 3. Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione. 4. In caso di accertata urgenza e necessita' ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione - ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate - puo' disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente art. 7.