Art. 9. Funzionamento delle commissioni 1. Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno di 30 e non piu' di 60 candidati. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, e' data facolta' al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 3. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario. 4. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza. 5. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari. 6. Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennita' stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e succes- sive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.