Art. 9.
                   Funzionamento delle commissioni
  1.  Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede
regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno  di  30  e
non piu' di 60 candidati.
  2.  Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino
rispettivamente in numero inferiore o superiore ai  limiti  indicati,
e'  data facolta' al Ministro della pubblica istruzione di costituire
commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi  o
piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
  3.  Nella  prima  seduta  la commissione elegge nel proprio seno il
componente al quale affidare le funzioni di segretario.
  4. Tutte le decisioni della commissione  vengono  adottate  con  la
presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza.
  5.  A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale
letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.
  6. Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposte le
indennita' stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e  succes-
sive  modificazioni  e,  quando  spetti,  il trattamento economico di
missione previsto per i dipendenti statali.