Art. 11.
        Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
  1.  I  termini  e  i  responsabili  dei procedimenti amministrativi
individuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  regolamento  saranno  disciplinati con apposito regolamento
integrativo.
  2.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del turismo
e  dello  spettacolo  verifica lo stato di attuazione della normativa
emanata  e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute
necessarie.