Art. 12. Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro del turismo e dello spettacolo. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici o un apposito ufficio tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 aprile 1993 Il Ministro: BONIVER Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1993 Registro n. 6 Turismo, foglio n. 123