Art. 12.
                       Pubblicita' aggiuntiva
  1.  Il  presente  regolamento,  oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  reso  pubblico  mediante
ulteriori  forme  e  modalita'  stabilite  dal Ministro del turismo e
dello  spettacolo. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le
successive modifiche e integrazioni.
  2.  Gli  uffici  o  un  apposito  ufficio tengono a disposizione di
chiunque  vi  abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione
delle   unita'  organizzative  responsabili  dell'istruttoria  e  del
procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun
tipo di procedimento amministrativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 aprile 1993
                                                 Il Ministro: BONIVER
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1993
  Registro n. 6 Turismo, foglio n. 123