Art. 2.
                   Decorrenza del termine iniziale
                    per i procedimenti d'ufficio
  1.  Per  i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data  in  cui  l'Amministrazione del turismo e dello spettacolo abbia
notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
  2.   Il   termine   iniziale  dei  procedimenti  d'ufficio  per  la
costituzione  di  organi  collegiali,  di  cui  all'allegata tabella,
previsti  da  leggi  o  regolamenti,  decorre dalla data di ricezione
dell'ultima   delle   designazioni   necessarie   alla   costituzione
dell'organo,  secondo  richiesta  delle  quali l'amministrazione deve
provvedere  tempestivamente  e  comunque  almeno  entro trenta giorni
prima della scadenza degli organi stessi.
  3.  Quando  l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra
amministrazione,   il   termine   iniziale   decorre  dalla  data  di
ricevimento,  da  parte  dell'Amministrazione  del  turismo  e  dello
spettacolo, della richiesta o della proposta.