Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione del turismo e dello spettacolo abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Il termine iniziale dei procedimenti d'ufficio per la costituzione di organi collegiali, di cui all'allegata tabella, previsti da leggi o regolamenti, decorre dalla data di ricezione dell'ultima delle designazioni necessarie alla costituzione dell'organo, secondo richiesta delle quali l'amministrazione deve provvedere tempestivamente e comunque almeno entro trenta giorni prima della scadenza degli organi stessi. 3. Quando l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, della richiesta o della proposta.