Art. 6.
                   Termine finale del procedimento
  1.  I  termini  per  la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla   data  di  adozione  del  provvedimento  ovvero,  nel  caso  di
provvedimenti  recettizi,  alla data in cui il destinatario ne riceve
comunicazione.
  2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.
241,    siano    di    competenza    di    amministrazioni    diverse
dall'Amministrazione  del  turismo e dello spettacolo, il termine fi-
nale  del  procedimento  deve  intendersi  comprensivo dei periodi di
tempo  necessari  per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le
amministrazioni   interessate  verificano  d'intesa,  entro  sessanta
giorni   dall'entrata   in   vigore   del  presente  regolamento,  la
congruita',   per   eccesso   o  per  difetto,  dei  tempi  previsti,
nell'ambito   del  termine  finale,  per  il  compimento  delle  fasi
medesime.  Quando dalla verifica risulti la inadeguatezza del termine
finale,  il  Ministro  del turismo e dello spettacolo provvede, nelle
forme  prescritte,  alla variazione del termine, a meno che lo stesso
non sia fissato dalla legge.
  3.  I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e
la  loro  scadenza  non  esonera  l'amministrazione  dall'obbligo  di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine.
  4.  Nei  casi  in  cui il controllo sugli atti dell'amministrazione
procedente  abbia  carattere preventivo, il periodo di tempo relativo
alla  fase  di  integrazione  dell'efficacia del provvedimento non e'
computato  ai  fini  del  termine di conclusione del procedimento. In
calce  al  provvedimento  soggetto  a  conrollo  il  responsabile del
procedimento  indica  l'organo  competente  al controllo medesimo e i
termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
  5.  Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti di
modifica  di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
  6.  Quando  la  legge  preveda  che  la domanda dell'interessato si
intenda  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo  dalla  presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla  legge o del regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
l'amministrazione  deve adottare la propria determinazione. Quando la
legge  stabilisca  nuovi  casi  di  silenzio-assenso  o  di silenzio-
rifiuto,  i  termini  contenuti  nelle  tabelle allegate si intendono
modificati in conformita'.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 16 e 17 della
          legge n.  241/1990:
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito  un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere il
          proprio parere entro il termine prefissato da  disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento delle richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato  il  parere  o  senza  che  l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione      richiedente      di     procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
             3. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             4.  Nel  caso  in cui l'organo adito abbia rappresentato
          esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita',  dovuta  alla
          natura  dell'affare,  di  rispettare il termine generale di
          cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia  a  decorrere,  per
          una  sola  volta,  dal  momento  della  ricezione, da parte
          dell'organo  stesso,  delle   notizie   o   dei   documenti
          richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il  dispositivo  e' comunicato telegraficamente o con mezzi
          telematici.
             6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono  pro-
          cedure  di  particolare  urgenza  per l'adozione dei pareri
          loro richiesti".
             "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge  o
          di  regolamento  sia  previsto  che  per  l'adozione  di un
          provvedimento debbano essere preventivamente  acquisite  le
          valutazioni  tecniche  di  organi  od  enti appositi e tali
          organi ed enti non provvedano o non rappresentino  esigenze
          istruttorie  di  competenza dell'amministrazione procedente
          nei termini  prefissati  dalla  disposizione  stessa  o  in
          mancanza,   entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta, il responsabile del procedimento  deve  chiedere
          le   suddette   valutazioni   tecniche   ad   altri  organi
          dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che  siano
          dotati  di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,
          ovvero ad istituti universitari.
             2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  in
          caso   di   valutazione  che  debbano  essere  prodotte  da
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od  organo  adito  abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie   all'amministrazione
          procedente,   si   applica  quanto  previsto  dal  comma  4
          dell'art. 16".