Art. 7.
    Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche
                     di organi od enti appositi
  1.  Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
e  il  parere  non  intervenga  entro il termine stabilito da legge o
regolamento  o  entro  i termini previsti in via suppletiva dall'art.
16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione
richiedente  puo'  procedere  indipendentemente dall'acquisizione del
parere.   Il  responsabile  del  procedimento,  ove  ritenga  di  non
avvalersi   di   tale   facolta',   partecipa   agli  interessati  la
determinazione  di  attendere  il  parere per un ulteriore periodo di
tempo,  che  non  viene  computato  ai  fini  del  termine finale del
procedimento,  ma  che  non  puo'  comunque essere superiore ad altri
centottanta giorni.
  2. Quando per disposizione di legge o regolamento, l'adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche  di  organi  od  enti appositi e questi non provvedono e non
rappresentino  esigenze  istruttorie  ai  sensi  e nei termini di cui
all'art.  17,  commi  1  e  3,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche
agli  organismi  di  cui  al  primo  comma  del  suindicato art. 17 e
partecipa  agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per
il   periodo   di   un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni
tecniche   non  viene  computato  ai  fini  del  termine  finale  del
procedimento.  Entro  il  predetto  termine  annuale, il Ministro del
turismo  e  dello  spettacolo  individua,  d'intesa  con  gli organi,
amministrazioni  o  enti  interessati,  il termine entro cui dovranno
essere  rese  le valutazioni tecniche, e provvede, ove necessario, ad
apportare,  nelle  prescritte  forme,  le  conseguenti  modifiche  ai
termini finali stabiliti dall'allegata tabella.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Per  il  testo  degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17,
          commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 si rimanda  alla  nota
          all'art. 6.