Art. 8.
              Parere facoltativo del Consiglio di Stato
  1.  Quando  il  Ministro,  fuori  dei  casi di parere obbligatorio,
ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa
al  Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la
determinazione    ministeriale    agli    interessati,    indicandone
concisamente  le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente
per  l'acquisizione  del  parere, dalla richiesta alla sua ricezione,
non  e'  computato nel termine finale del procedimento, ove il parere
medesimo  sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Nota all'art. 8:
             - Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n.
          241/1990 si rimanda alla nota dell'art. 6.