(Convenzione - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                 Decisione e consegna della persona 
1. Se la domanda  di  estradizione  ha  i  requisiti  previsti  dalla
presente Convenzione, la Parte richiesta  dispone  senza  indugio  la
ricerca della persona da estradare e adotta nei suoi  confronti,  ove
necessario, i provvedimenti cautelari previsti dalla propria legge. 
2.  La  Parte  richiesta  fa  conoscere  senza  indugio  alla   Parte
richiedente la  sua  decisione  sulla  domanda  di  estradizione,  Il
rifiuto, anche parziale, deve essere motivato. 
3. Se l'estradizone e' concessa, la Parte richiesta informa la  Parte
richiedente del luogo della consegna e della  data  a  partire  dalla
quale e' possibile procedervi,  dando  altresi'  precise  indicazioni
circa le misure cautelari applicate alla persona da estradare. 
4. Il termine per la consegna e' di venti giorni dalla data di cui al
paragrafo 3  e,  a  domanda  della  Parte  richiedente,  puo'  essere
prorogato di altri venti giorni. 
5. La decisione di concessione dell'estradizione perde efficacia  se,
nel termine di cui al paragrafo 4, la Parte richiedente non  provvede
a  prendere  in  consegna  la  persona  da  estradare.  In  tal  caso
quest'ultimo e' posto in liberta'  e  l'estradizione,  se  nuovamente
richiesta per lo stesso fatto, puo' essere rifiutata.