ARTICOLO 11 Consegna rinviata o temporanea 1. Se la persona da estradare e' sottoposta a procedimento penale o sconta una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conoscere la sua decisione all'altra Parte. 2. In caso di accoglimento della domanda di estradizione la Parte richiesta puo' differire la consegna della persona da estradare finche' il procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata scontata. Tuttavia, su domanda dell'altra Parte, la Parte richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente e riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data della partenza dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno sullo stesso territorio, e' calcolata nella pena da infliggere o da eseguire nella Parte richiesta.