(Convenzione - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                   Consegna rinviata o temporanea 
1. Se la persona da estradare e' sottoposta a procedimento  penale  o
sconta una pena nel territorio della Parte  richiesta  per  un  reato
diverso da quello che motiva la domanda  di  estradizione,  la  Parte
richiesta deve ugualmente decidere senza  ritardo  sulla  domanda  di
estradizione e far conoscere la sua decisione all'altra Parte. 
2. In caso di accoglimento della domanda  di  estradizione  la  Parte
richiesta puo' differire  la  consegna  della  persona  da  estradare
finche' il procedimento penale non sia concluso o  la  pena  inflitta
non sia stata scontata. Tuttavia, su  domanda  dell'altra  Parte,  la
Parte  richiesta  puo'  consegnare  temporaneamente  la  persona  per
consentire lo svolgimento del  procedimento  penale  in  corso  nella
Parte  richiedente,  concordando  i  termini  e  le  modalita'  della
consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante il suo
soggiorno nel territorio della Parte richiedente e riconsegnata  alla
Parte  richiesta  nel  termine  convenuto.  La   durata   di   questa
detenzione, dalla data della  partenza  dal  territorio  della  Parte
richiesta fino al ritorno sullo stesso territorio, e' calcolata nella
pena da infliggere o da eseguire nella Parte richiesta.