ARTICOLO 12 Consegna di oggetti 1. La parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestra e, se l'estradizione e' concessa, consegna a fini di prova alla Parte richiedente che ne ha fatto domanda gli oggetti sui quali o mediante i quali e' stato commesso il reato o che ne costituiscono il frutto. 2. Gli oggetti indicati nel paragrafo 1 sono consegnati anche se l'estradizione gia' concessa non puo' aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare. 3. La Parte richiesta puo' trattenere gli oggetti indicati nel paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero puo' consegnarli a condizione che le siano restituiti. 4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, alla fine del procedimento gli oggetti sono restituiti senza indugio alla Parte richiesta.