(Convenzione - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                         Consegna di oggetti 
1. La parte richiesta, nella misura consentita dalla  propria  legge,
sequestra e, se l'estradizione e' concessa, consegna a fini di  prova
alla Parte richiedente che ne ha fatto domanda gli oggetti sui  quali
o mediante i quali e' stato commesso il reato o che ne  costituiscono
il frutto. 
2. Gli oggetti indicati nel paragrafo  1  sono  consegnati  anche  se
l'estradizione gia' concessa non puo' aver luogo per la  morte  o  la
fuga della persona da estradare. 
3. La Parte  richiesta  puo'  trattenere  gli  oggetti  indicati  nel
paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in
corso, ovvero puo' consegnarli a condizione che le siano restituiti. 
4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi  sugli
oggetti  consegnati.  Se  tali  diritti  esistono,  alla   fine   del
procedimento gli oggetti sono restituiti  senza  indugio  alla  Parte
richiesta.