ARTICOLO 13 Concorso di domande di estradizione Se una Parte ed altri Stati domandano l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decidera' tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravita' e del luogo di commissione del reato, della nazionalita' e della residenza della persona richiesta, della possibilita' di riestradizione, delle date di ricezione delle domande.