(Convenzione - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                 Concorso di domande di estradizione 
Se una Parte ed altri Stati  domandano  l'estradizione  della  stessa
persona, la Parte richiesta  decidera'  tenendo  conto  di  tutte  le
circostanze  ed  in  particolare  della  gravita'  e  del  luogo   di
commissione del reato, della nazionalita'  e  della  residenza  della
persona richiesta, della possibilita' di riestradizione,  delle  date
di ricezione delle domande.