(Convenzione - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                              Transito 
1. Ciascuna Parte autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito
sul proprio territorio delle persone estradate  da  uno  Stato  terzo
verso quest'ultima Parte. 
2. Alla domanda  di  autorizzazione  del  transito  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 8. Il transito puo' essere rifiutato per i
motivi per i quali puo'  essere  rifiutata  l'estradizione  ai  sensi
della presente Convenzione. 
3. Se e' utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun  atterraggio
non e' necessaria l'autorizzazione della Parte il cui  territorio  e'
sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata  del
transito  dall'altra  Parte,  la  quale  fornira'  i  dati   relativi
all'identita' della persona alla quale si riferisce la domanda, dara'
indicazioni del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed
eventualmente della pena da scontare. Inoltre attestera'  l'esistenza
di un provvedimento restrittivo della liberta'  personale  o  di  una
sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva  della  liberta'
personale. Se l'atterraggio avviene, questa  comunicazione  produrra'
gli stessi effetti della  domanda  di  arresto  provvisorio  prevista
all'art. 9.