ARTICOLO 15 Transito 1. Ciascuna Parte autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio delle persone estradate da uno Stato terzo verso quest'ultima Parte. 2. Alla domanda di autorizzazione del transito si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Il transito puo' essere rifiutato per i motivi per i quali puo' essere rifiutata l'estradizione ai sensi della presente Convenzione. 3. Se e' utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun atterraggio non e' necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio e' sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata del transito dall'altra Parte, la quale fornira' i dati relativi all'identita' della persona alla quale si riferisce la domanda, dara' indicazioni del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare. Inoltre attestera' l'esistenza di un provvedimento restrittivo della liberta' personale o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della liberta' personale. Se l'atterraggio avviene, questa comunicazione produrra' gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'art. 9.