ARTICOLO 16 Modalita' delle comunicazioni e lingue 1. Le Autorita' competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia o la Procura Generale. Sono ammesse anche le comunicazioni per via diplomatica. Le domande di cui all'articolo 9 possono essere inoltrate anche tramite l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 2. Non e' richiesta la traduzione delle domande e delle altre comunicazioni, ne' la legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi in originale o in copia autentica.