(Convenzione - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
               Modalita' delle comunicazioni e lingue 
1. Le Autorita'  competenti  per  le  comunicazioni,  ai  fini  della
presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di
Grazia e Giustizia  e  per  la  Repubblica  Popolare  di  Polonia  il
Ministero della Giustizia o la Procura Generale. Sono  ammesse  anche
le comunicazioni per via diplomatica. Le domande di cui  all'articolo
9   possono   essere   inoltrate   anche   tramite   l'Organizzazione
internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 
2. Non e'  richiesta  la  traduzione  delle  domande  e  delle  altre
comunicazioni, ne' la  legalizzazione  degli  atti  e  dei  documenti
trasmessi in originale o in copia autentica.