(Convenzione - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                                Spese 
1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della  Parte  sul
territorio della quale esse sono effettuate. 
2. Sono a carico della Parte richiedente le spese di trasporto aereo. 
3. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo  ha
richiesto.