(Convenzione - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                    Ratifica ed entrata in vigore 
1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore  il
primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli
strumenti di ratifica, che sara' effettuato a Varsavia. 
2. La presente Convenzione e' conclusa  per  una  durata  illimitata.
Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento;  la  denuncia  avra'
effetto il primo giorno del sesto mese successivo  a  quello  in  cui
l'altra parte avra' ricevuto la relativa notifica. 
Fatto a Varsavia il 28 aprile 1989 in duplice esemplare nella  lingua
italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
    

Per ordine del Presidente           Per ordine del Consiglio di
della Repubblica Italiana              Stato della Repubblica
                                         Popolare di Polonia
     Giuliano Vassalli                      Lukasz Balcer

    

              Parte di provvedimento in formato grafico