(Convenzione - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
               Reati che danno luogo all'estradizione 
  1. L'estradizione e' concessa per fatti che  secondo  la  legge  di
entrambe  le  Parti  costituiscono  reati  punibili  con   una   pena
restrittiva della liberta' personale di durata superiore nel  massimo
ad un anno o piu' severa. 
  2. L'estradizione per l'esecuzione di una o piu' pene inflitte  per
i reati previsti dal paragrafo 1 e' concessa se la durata della  pena
complessiva ancora da scontare e' superiore a sei mesi. 
  3. Quanto l'estradizione ha  ad  oggetto  piu'  fatti  distinti  in
relazione ad alcuni dei quali non sussistono le  condizioni  relative
all'entita' della pena previste nei paragrafi 1 e 2,  l'estradizione,
se concessa per un fatto rispetto al  quale  le  suddette  condizioni
sussistono, e' concessa anche per gli altri. 
  4. Per i reati in materia fiscale e valutaria,  l'estradizione  non
puo' essere  rifiutata  per  il  motivo  che  la  legge  della  Parte
richiesta non prevede la stessa disciplina in materia di tributi,  di
dogane e cambi della legge della Parte richiedente.